Cassazione Civile, Ordinanza n. 09089/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per omesso o insufficiente versamento di IRPEF e IVA, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2015. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e dello Statuto del contribuente, assumendo che fossero necessari preventivi avvisi bonari e che la Commissione tributaria regionale avesse omesso o solo apparente motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, delle aliquote, del periodo di riferimento e dei tassi applicati, invocando la normativa sulla motivazione della cartella e degli atti tributari. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate come dovute dal contribuente e non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in tale ipotesi la cartella può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito, ritenendola comprensibile e non meramente apparente. Quanto agli interessi, ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando la cartella segua un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi relativi, è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori; inoltre, nella liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione, l'obbligo motivazionale può essere assolto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, basato sui dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza attività istruttoria discrezionale; non richiede avviso bonario se non vi sono incertezze rilevanti e il mancato versamento riguarda somme già dichiarate dovute.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
riguarda il controllo formale con possibilità di attività istruttoria e comunicazione dell'esito; è distinto dal controllo automatizzato ex art. 36-bis.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
norma omologa all'art. 36-bis per l'IVA, richiamata per ribadire la natura cartolare del controllo automatizzato.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
l'obbligo di interlocuzione preventiva sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera automaticamente in ogni iscrizione a ruolo da liquidazione automatizzata.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
è richiamato per il contenuto e la motivazione della cartella di pagamento, in particolare in relazione agli interessi iscritti a ruolo.
art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973
consente l'iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi, che in cartella sono meramente riportati.
l'obbligo di motivazione è soddisfatto, nel caso esaminato, dal richiamo alla dichiarazione o all'atto presupposto.
richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente per affermare che la motivazione della cartella può essere integrata dal richiamo all'atto precedente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo di ricorso per omessa o apparente motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione può limitarsi ai dati direttamente emergenti dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria; non può svolgere una nuova valutazione sostanziale dei dati né risolvere questioni giuridiche complesse, salvo applicazioni dirette e immediate della legge.
- La comunicazione preventiva di irregolarità o il c.d. avviso bonario non è condizione generale di validità della cartella emessa ex art. 36-bis: essa è necessaria solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o quando l'Ufficio debba contestare errori dichiarativi, non quando si limiti a riscuotere somme dichiarate ma non versate.
- La motivazione della cartella di pagamento è sufficiente, in presenza di liquidazione automatizzata o di un atto presupposto che abbia già determinato il debito, quando richiama la dichiarazione o l'atto precedente e indica gli importi iscritti, senza necessità di una nuova esposizione analitica dei presupposti di fatto e di diritto già noti al contribuente.
- La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi nella cartella non determina nullità se gli interessi discendono ex lege da un atto presupposto o dalla stessa liquidazione automatizzata e la cartella si limita a riportarne la quantificazione.
- Un vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere il percorso logico-deciso; non ricorre quando il giudice di merito esponga, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e il richiamo alla giurisprudenza applicata al caso concreto.
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