Cassazione Civile, Ordinanza n. 09085/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA, notificata a una socia accomandataria quale coobbligata in solido dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società di persone cui la pretesa si riferiva. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo illegittima la cartella perché il beneficio di escussione avrebbe impedito la notifica al socio prima dell’escussione del patrimonio sociale, e comunque perché mancava la preventiva comunicazione d’irregolarità. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2304 e 2291 c.c. e delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che la cartella non è atto esecutivo ma atto di intimazione/preavviso di esecuzione e che il beneficio di escussione opera solo nella fase esecutiva; 2) omesso esame del fatto decisivo della cancellazione della società prima della notifica, che avrebbe giustificato la notifica al socio in ragione del fenomeno successorio; 3) ultrapetizione e violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato la cartella per vizi non dedotti nel ricorso introduttivo, in particolare l’omessa comunicazione preventiva e la mancata intimazione entro un anno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo, cassando la sentenza della CTR. In particolare ha affermato che, dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci; che l’atto intestato alla società estinta può essere validamente notificato ai soci, anche singolarmente, senza necessità di specifici atti intestati a loro; che la cartella di pagamento non ha natura di atto esecutivo ma di atto assimilabile al precetto, sicché il beneficio di escussione non impedisce la sua notifica al socio. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva ampliato indebitamente il thema decidendum pronunciandosi su vizi non dedotti in primo grado, con violazione del divieto di nova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare errori processuali e ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo
il giudice non può pronunciare oltre i limiti del thema decidendum fissato dalle parti
nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita i motivi di impugnazione e preclude nuove domande o motivi in appello
in appello sono vietate domande ed eccezioni nuove non riconducibili alla causa petendi originaria
richiamato per il beneficio di escussione del patrimonio sociale
richiamato per la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
disciplinando il controllo automatizzato, consente la cartella senza preventiva comunicazione quando il debito deriva da omesso versamento di importi dichiarati o da dati non contestati
art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato sull’IVA
art. 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973
menzionato dalla CTR, ma ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie di controllo automatizzato ex art. 36-bis
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
utilizzato in via analogica per la notifica agli eredi/successori del debitore estinto
richiamato per la successione processuale nei rapporti facenti capo all’ente estinto
menzionato come base dell’annullamento senza rinvio nei casi di vizio insanabile originario del processo
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: le obbligazioni sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella posizione processuale dell’ente.
- Un atto impositivo o di riscossione intestato alla società estinta può essere validamente notificato ai soci, singolarmente o collettivamente, senza necessità di emettere nuovi atti specificamente intestati a loro, poiché il debito sociale diventa loro debito in forza della successione.
- La cartella di pagamento, pur assolvendo anche funzione di intimazione di pagamento, non ha natura di atto esecutivo: l’esecuzione forzata inizia con il pignoramento, sicché il beneficio di escussione non può essere invocato per invalidare la notifica della cartella al coobbligato.
- Nel processo tributario il giudice non può decidere su ragioni di invalidità dell’atto che non siano state dedotte nel ricorso introduttivo, perché il thema decidendum resta delimitato dalla causa petendi originaria e in appello sono vietati motivi nuovi non riconducibili ad essa.
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la comunicazione preventiva d’irregolarità non è richiesta a pena di nullità quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate o da elementi non connotati da incertezze rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09082/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09083/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09084/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09087/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09089/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09091/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →