Cassazione Civile, Ordinanza n. 09087/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa al recupero di IVA per l'anno d'imposta 2008, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la mancanza del preventivo avviso bonario/comunicazione di irregolarità, la carenza di motivazione della cartella, l'inesistenza o invalidità della notifica, e l'omesso esame di alcune eccezioni. In cassazione sono stati proposti sette motivi dal lato della società e un ricorso incidentale dell'Amministrazione. La Corte ha inoltre rilevato in limine il difetto di legittimazione attiva del socio che aveva proposto ricorso anche in proprio, poiché non parte del giudizio di merito risultante dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del socio ricorrente in proprio; ha rigettato il ricorso principale della società perché i motivi erano in parte inammissibili e in parte infondati, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso la necessità dell'avviso bonario e confermato la legittimità della cartella emessa per imposte dichiarate ma non versate in esito a controllo automatizzato. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Per la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e non versate, la cartella è legittima anche senza preventiva comunicazione di irregolarità quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Il controllo automatizzato IVA consente il recupero di somme dichiarate ma non versate senza che, di regola, sia necessaria una fase partecipativa preventiva se l'operazione è meramente documentale.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; fuori da tale ipotesi la sua omissione non determina nullità della cartella.
La cartella di pagamento può essere motivata mediante richiamo agli elementi già noti al contribuente e, se segue un controllo automatizzato, l'obbligo motivazionale può essere assolto con indicazioni essenziali.
L'obbligo di motivazione della cartella, quando deriva da una pretesa già determinata in atti precedenti o da dati dichiarati dal contribuente, è soddisfatto dal richiamo dell'atto o dei dati presupposti.
L'avviso bonario non è considerato atto autonomamente impugnabile.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene un rigetto implicito della questione devoluta; la censura è inammissibile se l'eccezione risulta incompatibile con la statuizione resa.
La violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state poste a base della decisione prove non dedotte o si sia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso argomentativo e di verificarne la correttezza in sede di impugnazione.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: i vizi di motivazione o di omessa pronuncia non possono essere utilizzati per riaprire il merito della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento è legittima quando recupera imposte dichiarate e non versate o differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato, senza necessità di un preventivo avviso bonario se non emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sorge solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non sussiste, invece, per il mero riscontro documentale di omissioni di versamento.
- La mancata comunicazione di irregolarità nel procedimento di liquidazione automatizzata non comporta, di regola, la nullità della cartella, poiché si tratta di una fase partecipativa non assistita da sanzione invalidante espressa.
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, quando segue dati o dichiarazioni già nella disponibilità del contribuente, mediante il richiamo delle basi di calcolo e degli atti presupposti, senza necessità di una motivazione analitica completa come per un autonomo atto impositivo.
- In cassazione è inammissibile censurare la mera valutazione del materiale probatorio del giudice di merito sotto il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si deduca l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur non esaminando espressamente un'eccezione, la rigetti implicitamente con una decisione incompatibile con essa; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e non con argomentazioni svolte ad abundantiam.
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta solo a chi sia stato parte nel giudizio di merito, risultando irrilevante la mera titolarità sostanziale del rapporto se non accompagnata dalla qualità processuale riconosciuta nella sentenza impugnata.
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