Cassazione Civile, Ordinanza n. 09091/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA 2017 e IRAP 2017, riferite al periodo d’imposta 2016, nonché della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2017. Il contribuente aveva contestato in appello e poi in cassazione: 1) la rilevanza del disconoscimento della sottoscrizione della cartella/atto richiamato, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere necessaria una querela di falso e nel non cogliere il vero motivo di appello; 2) la nullità della cartella per motivazione ritenuta criptica, in particolare per la formula "omesso o carente versamento", anche in assenza di avviso bonario; 3) la nullità della cartella per mancata indicazione del conteggio degli interessi, delle modalità di calcolo, delle aliquote, del periodo di riferimento e dei tassi applicati, prospettando anche il rischio di anatocismo occulto. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente il motivo di appello necessario a verificare la censura. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo, osservando che, nel caso di cartella emessa all’esito di controllo automatizzato fondato sulle dichiarazioni del contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alle dichiarazioni stesse; inoltre, quando la cartella segue un precedente atto che ha già determinato il debito e gli interessi, è sufficiente il richiamo all’atto precedente e la quantificazione degli accessori maturati. Ha anche escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque affrontato la questione della pretesa nullità della cartella. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
delimita i motivi di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata secondo i diversi vizi dedotti.
il ricorso deve indicare puntualmente gli atti e documenti su cui si fonda, senza eccessivo formalismo ma con contenuti sufficienti a consentire la valutazione della censura.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972
nelle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni del contribuente, la motivazione può essere assolta con il richiamo alle dichiarazioni stesse.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa insufficienza motivazionale; la Corte ha però ritenuto sufficiente il richiamo alle dichiarazioni nel controllo automatizzato.
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto della cartella e dei relativi avvisi; la censura è stata disattesa.
la motivazione della cartella è sufficiente se, nei casi indicati, richiama il precedente atto e consente al contribuente di comprendere la pretesa e gli accessori.
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte lo utilizza insieme allo Statuto del contribuente per affermare la sufficienza del richiamo al precedente atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone di riportare o riassumere in modo puntuale il contenuto degli atti processuali rilevanti, compreso il motivo di appello asseritamente mal valutato, così da consentire alla Corte la verifica immediata della censura.
- Il requisito di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma resta comunque necessario indicare con precisione il contenuto essenziale degli atti richiamati e la loro collocazione processuale; il mero rinvio generico al fascicolo non basta.
- Nelle cartelle di pagamento emesse all’esito del controllo automatizzato sulla base delle dichiarazioni del contribuente, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alle dichiarazioni stesse, poiché il contribuente conosce già i dati posti a fondamento della pretesa.
- Quando la cartella segue un atto precedente che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi, la motivazione è sufficiente se richiama quell’atto e quantifica gli ulteriori accessori maturati, senza necessità di un dettaglio analitico del calcolo.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione prospettata; la mancata trattazione espressa di una tesi difensiva può riflettersi semmai in un vizio di motivazione o di violazione di legge, non automaticamente in violazione dell’art. 112 c.p.c.
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