Cassazione Civile, Ordinanza n. 09082/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità sociale promossa dalla società assuntore del concordato del gruppo, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla distribuzione di utili inesistenti da parte della società finanziaria del gruppo, nel periodo in cui il convenuto aveva rivestito la carica di amministratore. In primo grado le domande erano state respinte per difetto di prova del danno, della sua entità e del nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il pregiudizio lamentato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il giudicato penale coprisse solo l'inadempimento dei doveri di amministratore e non anche il danno conseguenza, e che la società attrice dovesse provare sia l'efficienza causale della condotta sia le concrete contromisure che l'amministratore avrebbe dovuto adottare. La ricorrente principale ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 539 e 651 c.p.p. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato penale anche al danno conseguenza; nullità della motivazione ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per illogicità sul quantum del danno e sul rapporto con la provvisionale penale; violazione di norme sostanziali e processuali sulla responsabilità degli amministratori, sostenendo che, trattandosi di responsabilità contrattuale, non spettava all'attore indicare le specifiche condotte alternative esigibili. Il resistente ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, contestando la legittimazione attiva della società assuntore, la titolarità del diritto azionato, un asserito omesso esame di fatti rilevanti, e la decisione sulla prescrizione, sostenendo che l'azione civile esercitata dal commissario straordinario in sede penale non poteva giovare all'assuntore e non interrompere la prescrizione nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 224, comma 2, l.fall., il giudicato penale si estende non solo alla violazione dei doveri dell'amministratore, ma anche all'accertamento del nesso causale tra la condotta illecita e il dissesto o aggravamento del dissesto, nonché, in concreto, all'esistenza del danno conseguenza quando il giudice penale abbia già accertato l'indebita sottrazione di ricchezza tramite distribuzione di utili fittizi. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo perché la motivazione della Corte territoriale non spiegava in modo comprensibile perché l'eventuale quota residua di utili illegittimamente distribuiti dovesse essere pari o inferiore alla provvisionale già riconosciuta in sede penale. Il ricorso incidentale è stato rigettato: infondate le censure sulla legittimazione attiva e sulla prescrizione, inammissibili quelle sulla titolarità del diritto e sul vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La condanna generica al risarcimento nel processo penale è stata richiamata per affermare che, quando il giudice penale non si limita alla mera potenzialità dannosa del fatto ma accerta concretamente il danno e il nesso causale, tale accertamento fa stato nel giudizio civile.
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata dopo dibattimento fa stato nel giudizio civile per il risarcimento quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell'imputato; nel caso concreto tale efficacia si estendeva anche al nesso tra condotta dell'amministratore e dissesto/danno.
Richiamato per fondare l'efficacia del giudicato sostanziale formatosi in sede penale e la sua opponibilità nel giudizio civile.
art. 224, secondo comma, l.fall.
La fattispecie penale richiede che gli amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto con violazione degli obblighi di legge; perciò il giudicato sul reato copre anche il nesso causale tra condotta e dissesto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore e la conseguente delimitazione dell'onere probatorio dell'attore.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza nella responsabilità contrattuale.
Invocato per sostenere l'irrilevanza del concorso di più soggetti, anche non coordinati, nella produzione del danno.
Richiamato quale norma sulla responsabilità degli amministratori verso la società.
Richiamato quale base dell'azione sociale di responsabilità.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.
Richiamato insieme al 2729 c.c. per la deduzione di presunzioni in tema di prova del danno e del nesso causale.
Richiamato insieme al 2727 c.c. per la prova presuntiva.
La menzione nel testo appare riferita con ogni probabilità alla disciplina della prescrizione, ma la sentenza richiama il tema della prescrizione e dell'interruzione rispetto all'azione civile esercitata in sede penale.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e l'assunto della Corte d'appello circa l'onere di allegare specifiche contromisure.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare la motivazione asseritamente incomprensibile della sentenza impugnata.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rappresentanza e costituzione di parte civile.
Richiamato nel ricorso incidentale nel contesto della titolarità dell'azione e della rappresentanza.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla decisione parziale o al thema decidendum processuale.
art. 4-bis d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
Richiamato per la disciplina dell'assuntore del concordato e il trasferimento di diritti e azioni del gruppo in amministrazione straordinaria.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
Richiamato per la facoltà dell'assuntore di costituirsi parte civile, prevista solo successivamente e quindi non rilevante al momento del trasferimento dell'azione.
Legge di conversione del d.l. n. 347/2003, richiamata nel contesto della disciplina dell'assuntore.
Legge che ha introdotto la previsione espressa della costituzione di parte civile dell'assuntore.
Richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta prescrizione e gli effetti verso i condebitori solidali.
Richiamato nel ricorso incidentale per l'interruzione della prescrizione.
Richiamato nel ricorso incidentale per gli effetti dell'interruzione della prescrizione.
Richiamato nel ricorso incidentale per il termine di prescrizione del risarcimento del danno.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o apparente violazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; in appello però non scrutinabile per doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato anche in relazione alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato solo nel dispositivo finale per il contributo unificato, senza rilievo sul merito
Massime di principio
- Nel giudizio civile risarcitorio promosso contro l'autore di un fatto già accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna, il giudicato ex art. 651 c.p.p. copre non solo l'illiceità del fatto e la sua riferibilità all'imputato, ma anche, quando la fattispecie penale lo richieda come elemento tipico, il nesso causale tra la condotta e il danno/dissesto.
- Nei reati in cui il danno evento coincide con il danno conseguenza, l'accertamento penale dell'esistenza del danno impedisce al giudice civile di rimettere in discussione, in senso negativo o positivo, quel medesimo profilo, restando eventualmente da definire solo il soggetto danneggiato e la quantificazione.
- Quando il giudice penale abbia già accertato in concreto la sottrazione di ricchezza o un pregiudizio patrimoniale specifico e abbia emesso condanna generica con provvisionale, il giudice civile non può pretendere un'ulteriore prova dell'an del danno in contrasto con quel giudicato.
- Nell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore, la parte attrice non è tenuta a indicare in modo analitico le singole 'contromisure' alternative che l'amministratore avrebbe dovuto adottare, se il fatto dannoso e il nesso causale risultano già coperti da giudicato penale e la responsabilità è ricostruita nei suoi elementi essenziali.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
- L'effetto interruttivo della prescrizione derivante da un'azione proposta contro alcuni condebitori solidali può estendersi agli altri condebitori, secondo la disciplina generale della solidarietà, se ne ricorrono i presupposti accertati dal giudice di merito.
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