Cassazione Civile, Sentenza n. 25437/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2009. La cartella era stata notificata alla società resistente quale coobbligata solidale con la società originariamente autrice della dichiarazione e debitrice principale. Quest’ultima aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità, aveva ottenuto la rateizzazione delle somme dovute e aveva poi omesso il pagamento a partire dalla sesta rata, decadendo dal beneficio della dilazione. La responsabilità della resistente derivava da una scissione della società debitrice, con trasferimento del patrimonio a un’altra società, successivamente incorporata dalla resistente. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendola priva di adeguata motivazione e rilevando l’assenza di un previo avviso o comunicazione notificato alla società coobbligata, tale da consentirle di verificare l’an e il quantum della pretesa, comprese sanzioni e interessi. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e 1292 c.c., sostenendo che non fosse necessario notificare alla società beneficiaria un ulteriore atto prodromico, poiché la responsabilità tributaria derivava direttamente dalla scissione e la pretesa era stata già definita nei confronti della società scissa; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e 7 della legge n. 212/2000, contestando che la cartella fosse stata ritenuta insufficientemente motivata. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente l’incidenza del fallimento della società resistente sul processo, escludendo che l’amministrazione finanziaria potesse far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio in luogo della parte tutelata dall’interruzione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha affermato che, quando l’obbligazione tributaria deriva da fatti genetici anteriori alla scissione, la società beneficiaria risponde ex lege quale coobbligata solidale, indipendentemente dalla propria conoscenza soggettiva del debito e dal fatto che non abbia presentato la dichiarazione né sia incorsa nella decadenza dalla rateizzazione. In tale situazione non è necessario notificare alla beneficiaria un ulteriore avviso di accertamento o comunicazione di irregolarità prima della cartella. La Corte ha tuttavia distinto il debito d’imposta dagli accessori. Quanto all’imposta, la cartella poteva fare riferimento alla pretesa già definita nei confronti della società scissa, anche considerando che la beneficiaria aveva la possibilità di conoscere la situazione debitoria della scissa e che la comunicazione di irregolarità era anteriore alla scissione. Quanto a sanzioni e interessi, invece, il giudice del rinvio dovrà verificare se la cartella indichi adeguatamente gli ulteriori importi richiesti, tenuto conto che essi erano maturati anche dopo la comunicazione di irregolarità e dopo la scadenza della rata il cui mancato pagamento aveva determinato la decadenza dalla rateizzazione. La cartella deve quindi essere valutata alla luce dei principi secondo cui il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente per il contribuente destinatario di un’iscrizione da controllo automatizzato, mentre, per gli interessi richiesti per la prima volta, devono risultare l’importo, la base normativa, la decorrenza e la tipologia degli interessi, senza necessità di indicare ogni singolo tasso periodico o il dettaglio delle modalità di calcolo. Quanto al fallimento, la Corte ha ritenuto che la nullità derivante dalla prosecuzione del processo dopo l’evento interruttivo fosse relativa e potesse essere fatta valere soltanto dalla parte tutelata dall’interruzione, che non l’aveva eccepita.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione al controllo automatizzato delle dichiarazioni e alla conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione al controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
Richiamato per la disciplina dell’obbligazione solidale.
Rateazione delle somme dovute
Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, secondo il testo applicabile, la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo per imposte, interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Richiamato in tema di cartella di pagamento e dei suoi requisiti.
Impone l’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria; la sua applicazione richiede, per gli interessi reclamati per la prima volta, l’indicazione dell’importo, della base normativa, della decorrenza e della tipologia.
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il termine della riassunzione decorre «da quando è stata dichiarata l’interruzione».
Nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell’interruzione mediante espresso provvedimento del giudice tributario.
Richiamato per rilevare che il progetto di scissione deve dare conto degli elementi del passivo, rendendo conoscibile alla beneficiaria la situazione debitoria della società scissa.
art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato con riferimento all’individuazione della società beneficiaria quale destinataria dell’accertamento per obblighi tributari riferibili a periodi anteriori alla scissione, nel caso di scissione totale.
Richiamato quale disposizione sulla memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per i motivi di ricorso concernenti la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La cartella deve essere motivata in modo sufficiente a consentire il controllo della pretesa; per gli interessi richiesti per la prima volta sono necessari importo, base normativa, decorrenza e individuazione della tipologia.
Richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte in tema di motivazione della cartella relativamente agli interessi.
Massime di principio
- Quando i fatti genetici di un’obbligazione tributaria, inclusa quella IVA, sono anteriori a una scissione societaria, la società beneficiaria risponde ex lege quale coobbligata solidale per il relativo debito, anche se il debito è stato accertato o determinato successivamente alla scissione.
- La responsabilità tributaria della società beneficiaria derivante dalla scissione non dipende dalla sua conoscenza soggettiva del debito e non ha natura volontaria: è un effetto legale dell’operazione straordinaria.
- La società beneficiaria, quale successore e coobbligata solidale della società scissa, non deve necessariamente ricevere un autonomo avviso di accertamento o una nuova comunicazione di irregolarità prima della notificazione della cartella, quando la pretesa tributaria era già definita nei confronti della società scissa e i fatti generatori del tributo erano anteriori alla scissione.
- La decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento di una rata consente l’iscrizione a ruolo degli importi residui per imposta, interessi e sanzioni, senza ulteriori adempimenti prodromici, ferma la necessità che la cartella sia adeguatamente motivata nei confronti del destinatario.
- Il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente a motivare una cartella derivante da controllo automatizzato quando il destinatario è il contribuente autore della dichiarazione; tale criterio non esclude la verifica della sufficienza motivazionale quando la cartella è notificata a un coobbligato solidale diverso dall’autore della dichiarazione.
- Quando la cartella richiede per la prima volta interessi ulteriori rispetto a quelli già determinati in un precedente atto, deve indicare l’importo richiesto, la base normativa, la decorrenza e la tipologia degli interessi; non è invece necessario specificare i singoli tassi periodicamente applicati né le modalità analitiche di calcolo.
- Nel processo tributario, il fallimento determina l’interruzione automatica del processo, ma la nullità degli atti compiuti successivamente è relativa e può essere fatta valere soltanto dalla parte tutelata dall’interruzione, non dalle altre parti che non abbiano subito il relativo pregiudizio.
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