Cassazione Civile, Sentenza n. 25169/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione ex art. 187-septies TUF contro la delibera dell’autorità di vigilanza che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di 250.000 euro per la violazione dell’art. 187-ter TUF e una sanzione interdittiva accessoria di dodici mesi. L’illecito riguardava la predisposizione di un’operazione finanziaria all’esito della quale, mediante la pubblicazione della relazione semestrale di una banca al 30 giugno 2008, sarebbero stati diffusi dati falsi sul patrimonio dell’ente, con alterazione del prezzo delle azioni quotate. Dopo una prima decisione sfavorevole e un precedente giudizio di cassazione, il giudice del rinvio ha dovuto riesaminare il quantum delle sanzioni alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019, che aveva dichiarato illegittima l’esclusione della retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015. Il giudice del rinvio ha quindi ridotto la sanzione pecuniaria a 100.000 euro e quella interdittiva a cinque mesi. L’autorità di vigilanza ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato l’estensione della disciplina più favorevole anche alla sanzione interdittiva accessoria; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la riduzione dell’interdizione fosse incoerente con la valutazione di gravità dell’illecito; con il terzo ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo che, nonostante la riduzione della sanzione, l’opponente fosse comunque soccombente e che l’autorità non dovesse essere condannata al pagamento del residuo delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la rideterminazione anche della sanzione interdittiva accessoria. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015 aveva prodotto un nuovo assetto complessivo del trattamento punitivo, sicché la disciplina più favorevole doveva essere applicata retroattivamente non soltanto alla sanzione pecuniaria, ma anche alla sanzione interdittiva, quale componente accessoria e dipendente della sanzione principale. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che il giudice dell’opposizione dispone di discrezionalità nella quantificazione della sanzione entro i limiti edittali e che la motivazione aveva richiamato la gravità astratta e concreta dell’illecito e i parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Ha accolto il terzo motivo: la riduzione della sanzione, intervenuta esclusivamente per effetto della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità e non per accoglimento dell’opposizione quanto all’an dell’illecito, non rendeva l’autorità soccombente ai fini delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese dell’intero processo, in ragione della novità e della sopravvenienza della questione costituzionale.
Norme richiamate
art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"diffusione di dati falsi" idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari
Prevede l’illecito amministrativo contestato, per il quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria.
art. 187-quater d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
sanzione interdittiva accessoria, ricompresa fra due mesi e tre anni
Configura la misura interdittiva come conseguenza accessoria della sanzione pecuniaria; la sua quantificazione può essere riesaminata quando venga modificata la sanzione principale.
art. 187-septies d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Disciplina l’opposizione alla delibera sanzionatoria dell’autorità di vigilanza.
art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 72/2015
Il comma 2 escludeva l’applicazione retroattiva delle modifiche; il comma 3 escludeva l’applicazione dell’art. 39, comma 3, legge n. 262/2005
La rimozione costituzionale del divieto di retroattività ha consentito l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole alle violazioni pregresse.
art. 39, comma 3, legge n. 262/2005
"Le sanzioni amministrative pecuniarie ... sono quintuplicate"
Prevedeva la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cui applicazione retroattiva è stata esclusa dal nuovo regime più favorevole.
Richiamato quale base della declaratoria consequenziale di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015 anche con riferimento all’art. 187-ter TUF.
Individua i criteri da applicare nella determinazione della sanzione amministrativa entro la cornice edittale, avuto riguardo alla gravità della violazione e agli elementi oggettivi e soggettivi.
Conferma il vincolo di dipendenza delle sanzioni amministrative accessorie dalla sanzione principale, prevedendo di regola che non siano applicate provvisoriamente durante la pendenza dell’impugnazione della sanzione principale.
La disciplina della soccombenza non impone di qualificare come soccombente l’autorità quando la sanzione sia ridotta soltanto per effetto di una sopravvenuta evoluzione normativa o costituzionale.
Non risulta violato quando la sentenza espone la gravità dell’illecito e richiama i parametri utilizzati per la quantificazione della sanzione.
Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando una sanzione amministrativa ha natura e funzione punitiva, alla sua disciplina si applica il principio della retroattività della lex mitior, nei limiti risultanti dalla Costituzione e dalla CEDU; la disciplina sopravvenuta più favorevole deve quindi essere applicata anche a fatti anteriori, quando sia venuta meno una norma che ne escludeva la retroattività.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più favorevole incide sull’assetto complessivo del trattamento punitivo e impone di riesaminare anche le sanzioni accessorie strettamente dipendenti da quella principale, nonostante la pronuncia costituzionale abbia espressamente considerato la sola sanzione pecuniaria.
- Nel giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa, il giudice deve quantificare la sanzione entro i limiti edittali applicabili ratione temporis, considerando i parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981; la scelta concreta non è censurabile in cassazione se rispetta tali limiti e la motivazione dà conto, anche sinteticamente, della gravità della violazione e degli elementi rilevanti.
- La riduzione della sanzione amministrativa in sede giudiziale non determina di per sé la soccombenza dell’autorità irrogante quando l’opposizione sia stata respinta quanto all’esistenza dell’illecito e la riduzione dipenda esclusivamente da una sopravvenuta disciplina più favorevole o da una pronuncia di incostituzionalità.
- Quando la cassazione riguardi soltanto la regolazione delle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e compensare le spese dell’intero processo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali la sopravvenienza di una decisione costituzionale e la novità della questione.
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