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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25537/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consiglio notarile)

La controversia

La Commissione amministrativa regionale di disciplina del Lazio, con provvedimento n. 194/2022, aveva destituito il notaio dall’esercizio delle funzioni notarili. Gli erano contestate, da un lato, l’estrazione sistematica e massiva, durante la sospensione disciplinare, di circa 5.000 visure ipocatastali e catastali relative a immobili poi interessati da atti stipulati da altri notai, nonché la predisposizione di attività istruttoria prodromica alla stipula, con costi di circa 35.000 euro e senza corrispondenti incarichi o fatturazione attiva; dall’altro, l’indirizzamento della clientela verso quei notai e il procacciamento di affari. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7394/2025, ha confermato la sanzione per l’esercizio di attività notarili durante la sospensione, ma ha accolto il reclamo rispetto alla contestazione di procacciamento di affari, ritenuta non provata. Ha inoltre respinto l’eccezione di nullità della delibera di avvio per il dedotto conflitto di interessi di alcuni consiglieri, ha ritenuto regolari le modalità di acquisizione documentale e non decisiva la prova orale richiesta. Il notaio ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità o improcedibilità del procedimento per conflitto di interessi di tre consiglieri del Consiglio notarile, che avrebbero dovuto astenersi e la cui astensione avrebbe impedito il raggiungimento del quorum; 2) omessa pronuncia sull’illegittimità dell’acquisizione delle prove, assunta senza delega del Consiglio; 3) inutilizzabilità delle prove perché illegittimamente acquisite e oggetto di querela di falso, con richiesta anche di sospensione del giudizio in attesa della sua definizione; 4) erronea qualificazione dell’estrazione delle visure come esercizio della funzione notarile durante la sospensione, trattandosi, secondo il ricorrente, di attività non riservata e non riconducibile alle funzioni notarili; 5) mancata applicazione della fattispecie meno grave dell’art. 137, comma 3, della legge notarile e omessa valutazione della proporzionalità della destituzione, prospettando la riconducibilità della condotta a ipotesi sanzionabili più lievemente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non confutava adeguatamente la motivazione della Corte d’appello circa la genericità e l’incompletezza dell’eccezione; inoltre, la disciplina dell’astensione e della ricusazione prevista dall’art. 154 della legge notarile riguarda i componenti della Commissione regionale di disciplina, organo giudicante, e non i soggetti titolari dell’azione disciplinare, tra cui il Consiglio notarile. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la contestazione dell’utilizzabilità delle prove non era decisiva: la Corte d’appello aveva fondato l’accertamento anche sulla sostanziale non contestazione dei dati fattuali e sulle risultanze testimoniali e documentali. L’assenza iniziale di delega istruttoria non rendeva irrimediabilmente inutilizzabili i documenti, potendo il Consiglio farli propri, anche mediante ratifica implicita; inoltre, le prove erano state sottoposte al contraddittorio senza pregiudizio per la difesa. È stata dichiarata inammissibile anche la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.: l’eventuale accertamento definitivo della falsità avrebbe potuto essere fatto valere con revocazione, previa valutazione della sua incidenza. Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti per quanto di ragione. La nozione di funzione notarile include le attività preparatorie e successive alla stipula; durante la sospensione non è consentito al notaio compiere attività prodromiche che consentano di preparare i rogiti o cooperare concretamente alle funzioni notarili di altri professionisti. La fattispecie meno grave dell’art. 137, comma 3, riguarda invece il rilascio, da parte del notaio sospeso, di copie, estratti o certificati relativi agli atti e ai repertori contemplati dagli artt. 43, 44 e 67 della legge notarile, attività da assicurare tramite il notaio designato o depositario. Le visure e l’attività preparatoria contestate non rientravano in tale ipotesi. La Corte d’appello aveva inoltre motivato la gravità della condotta e la destituzione valorizzando il numero delle visure, l’esborso di circa 35.000 euro, il loro utilizzo da parte di altri notai, i rapporti professionali ed economici emersi e l’assenza di plausibili spiegazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 6.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 152 legge n. 89/1913

    Ai sensi dell’art. 152 della legge notarile, la competenza per gli illeciti disciplinari commessi dai notai spetta alla Commissione di disciplina della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

    La competenza a giudicare gli illeciti disciplinari dei notai appartiene alla Commissione di disciplina territorialmente individuata in base al distretto di iscrizione del notaio al momento del fatto.

  • art. 154 legge n. 89/1913

    Come già osservato da questa Corte, non sussiste un regime di incompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio: nel procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 154 della legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 249/2006, prevede le ipotesi di astensione e ricusazione esclusivamente per i componenti della Commissione regionale di disciplina, ovverosia per gli organi giudicanti e non per i soggetti titolari dell'azione disciplinare (Procuratore della Repubblica, Presidente del consiglio nazionale del distretto di appartenenza e Capo dell'archivio notarile competente per l'ispezione).

    Le ipotesi legali di astensione e ricusazione si applicano ai componenti della Commissione regionale di disciplina, non ai soggetti che promuovono l’azione disciplinare, compreso il Consiglio notarile.

  • art. 142 legge n. 89/1913

    L’art. 142 sanziona con la destituzione il notaio che durante il periodo di sospensione eserciti le funzioni notarili.

    La destituzione è prevista per l’esercizio delle funzioni notarili da parte del notaio durante il periodo di sospensione.

  • art. 1 legge n. 89/1913

    Il ricevere gli atti tra vivi è nozione ampia che non comprende solo la redazione dei rogiti in senso stretto, ma qualsiasi attività preparatoria e successiva.

    La funzione notarile relativa al ricevimento degli atti comprende non soltanto la stipula e la redazione del rogito, ma anche le attività preparatorie e successive a esso funzionali.

  • art. 137, comma 3, legge n. 89/1913

    La norma non si riferisce ad una generica attività di documentazione o certificazione ma al rilascio di copie, estratti e certificati nei casi previsti dall'articolo 43 della legge notarile.

    La sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 ha ambito circoscritto: riguarda il rilascio durante la sospensione di copie, estratti e certificati nei casi regolati dall’art. 43, non qualunque attività documentale o preparatoria.

  • art. 43 legge n. 89/1913

    Di conseguenza, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 137, comma 1, della legge notarile si applica, per previsione espressa, ai soli casi regolati dall’art. 43 e, quindi, se il notaio sospeso svolga attività che sarebbero di competenza del notaio designato quale depositario (o cui siano delegate dette attività) con riferimento ad atti acquisiti in deposito e annotati nei registri e dai repertori ricevuti in consegna del professionista designato dal Consiglio.

    La disciplina meno grave si applica alle attività che, in relazione agli atti depositati e ai registri o repertori consegnati, spettano al notaio nominato depositario o delegato durante la sospensione.

  • art. 67, comma 1, legge n. 89/1913

    La norma prevede in materia una competenza esclusiva, non esercitabile da altro notaio o pubblico ufficiale.

    Il diritto di consentire l’ispezione e la lettura degli atti ricevuti o depositati e di rilasciarne copie, estratti e certificati è riservato al notaio individuato dalla norma, salvo il meccanismo sostitutivo previsto per la sospensione.

  • art. 44, ultimo comma, legge n. 89/1913

    L’art. 44 che, nel prevedere che in caso di sospensione, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati, dispone che tale funzione, quando sia nominato un notaio a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaio, spetterà di diritto al medesimo notaio nominato.

    In caso di sospensione, le attività di pubblicazione dei testamenti e di rilascio di copie, estratti e certificati sono affidate d’ufficio al notaio delegato e, se nominato, al notaio depositario degli atti e repertori.

  • art. 295 c.p.c.

    L'eventuale falsità, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia.

    La pendenza della querela di falso non comporta, nel caso esaminato, la sospensione necessaria del giudizio di cassazione; l’eventuale falsità definitivamente accertata può essere dedotta con la revocazione, valutandone l’incidenza sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La nozione di esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione comprende le attività preparatorie e successive funzionali alla stipula, non soltanto la ricezione o la redazione formale degli atti. È quindi disciplinarmente rilevante anche una cooperazione sistematica alla preparazione degli atti che consenta al notaio sospeso di partecipare concretamente alle funzioni notarili svolte da altri.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 137, comma 3, della legge notarile è circoscritta al rilascio, durante la sospensione, di copie, estratti e certificati nei casi collegati agli atti, registri e repertori affidati al notaio depositario o delegato; non si estende a generiche attività di documentazione, estrazione di visure o preparazione di atti.
  • La disciplina dell’astensione e della ricusazione dell’art. 154 della legge notarile riguarda i componenti della Commissione regionale di disciplina, quale organo giudicante, e non i soggetti titolari dell’azione disciplinare. Le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione e non si estendono a soggetti o casi non espressamente previsti.
  • L’assenza iniziale di delega per l’acquisizione documentale nella fase preliminare non rende di per sé irrimediabilmente inutilizzabili le prove, se l’organo competente le fa proprie, anche mediante ratifica implicita, e nel procedimento le sottopone al contraddittorio senza pregiudizio per il diritto di difesa.
  • La falsità delle prove, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere con la revocazione, previa valutazione della sua incidenza sul merito; la relativa pendenza non fonda, di per sé, la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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