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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25299/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente, iscritto all'A.I.R.E. e residente in Senegal, aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro un pignoramento presso terzi notificato a una banca, deducendo l'omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione, nonché l'impignorabilità delle somme staggite, in quanto maturate successivamente al pignoramento e comunque soggette ai limiti di pignorabilità della pensione sociale. A seguito della cassazione con rinvio di una precedente sentenza, determinata dall'omessa evocazione in giudizio della banca terza pignorata, l'agente della riscossione riassumeva il giudizio. Il Tribunale dichiarava illegittimo il pignoramento limitatamente alle somme fondate su una cartella ritenuta irritualmente notificata mediante deposito presso la casa comunale italiana secondo il rito degli irreperibili, ma confermava la legittimità del pignoramento quanto alle altre cartelle. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, insistendo sull'irregolarità della notificazione degli atti prodromici, in particolare dell'avviso di intimazione notificato presso la residenza estera con restituzione per compiuta giacenza.

La decisione

La Corte ha preliminarmente rilevato che l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della banca terza pignorata era stato regolarmente adempiuto. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando è ammesso l'utilizzo del servizio postale per notificare un atto a un contribuente residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., la notificazione può perfezionarsi mediante compiuta giacenza secondo il sistema postale dello Stato di destinazione, purché siano rispettati i requisiti minimi del servizio postale applicabile e sussistano condizioni di conoscibilità dell'atto. Nel caso concreto, la raccomandata era stata inviata all'indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E. ed era stata restituita con le indicazioni "NON RECLAMÉ" e "RETOUR A L'ENVOYEUR". Il contribuente non aveva dedotto né provato la non conoscibilità della notificazione, la violazione dell'ordinamento postale senegalese o l'esistenza di formalità postali ulteriori e più gravose. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, che consente, in alternativa all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dall'A.I.R.E., senza distinzione tra Stati UE ed extra UE. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità pari a euro 40.000 per compensi, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito, nonché con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione del giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal contribuente contro il pignoramento presso terzi.

  • art. 371-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito telematico dell'atto notificato per l'integrazione del contraddittorio in cassazione.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    Consente la notificazione a mezzo posta dell'atto spedito direttamente dall'ufficio, con perfezionamento secondo le modalità postali applicabili.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamato quale parametro nazionale dei requisiti minimi di conoscibilità degli atti recettizi.

  • art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    In alternativa a quanto disposto dall'art. 142 cod. proc. civ., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

    Prevede una modalità speciale di notificazione degli atti impositivi ai contribuenti non residenti mediante raccomandata all'indirizzo estero risultante dall'A.I.R.E.; la norma si applica sia ai residenti in Stati UE sia ai residenti in Stati extra UE.

  • art. 142 c.p.c.

    È indicato dall'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 come disciplina alternativa rispetto alla speciale notificazione postale prevista per i contribuenti non residenti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La decisione di rigetto comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta di un atto tributario a un contribuente residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. può perfezionarsi per compiuta giacenza secondo il sistema postale dello Stato di destinazione, quando la spedizione sia stata effettuata all'indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E. e siano rispettati i requisiti minimi del servizio postale applicabile.
  • Una volta ammesso l'utilizzo del servizio postale per la notificazione in uno Stato estero, non è necessario applicare le formalità ulteriori previste dall'ordinamento italiano per la compiuta giacenza, essendo sufficiente il sistema operativo vigente nello Stato di destinazione se idoneo a garantire la conoscibilità dell'atto.
  • Il destinatario che contesti la validità della notificazione postale estera deve allegare e dimostrare elementi idonei a escludere la conoscibilità dell'atto, la violazione dell'ordinamento postale dello Stato di destinazione o l'esistenza di formalità postali ulteriori applicabili al caso concreto.
  • L'art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 consente di notificare gli atti impositivi ai contribuenti non residenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera risultante dall'A.I.R.E., senza distinguere tra Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneOpposizioni esecutiveNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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