Cassazione Civile, Sentenza n. 25215/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia trae origine dalla demolizione e successiva costruzione, sull'area denominata ex Brescia, di un edificio a destinazione condominiale. I proprietari dei palazzi Trevisani e Tecce avevano contestato la lesione dei propri diritti, deducendo violazioni della servitù di veduta e dei limiti legali in materia di distanze, altezze e volumetria. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la violazione della servitù di veduta e ordinato la demolizione della porzione dell'edificio incompatibile con essa, respingendo invece le ulteriori domande relative a distanze, altezze e volumetria. La Corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo applicabile il Piano di ricostruzione del Comune e non la disciplina della cosiddetta legge ponte, nonché non immediatamente applicabile ai rapporti tra privati l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. I ricorrenti principali hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione della disciplina sulle distanze e sulle altezze, sostenendo che il Piano di ricostruzione non contenesse prescrizioni urbanistiche nella medesima materia della legge ponte; il secondo per violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968; il terzo per erronea esclusione del danno risarcibile e omesso esame di fatti relativi agli abusi edilizi; il quarto sulle spese del giudizio d'appello. La società ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo relativo alla mancata integrazione del contraddittorio e alla pretesa estinzione del processo; il secondo contro la declaratoria di inammissibilità del proprio appello incidentale, ritenuto tardivo dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della legge ponte per il solo fatto che il Piano di ricostruzione del Comune contenesse una prescrizione sulla distanza tra prospetti paralleli dello stesso edificio. Tale prescrizione riguarda infatti una fattispecie diversa da quella disciplinata dalla norma di salvaguardia, concernente la distanza tra edifici frontistanti. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, logicamente consequenziali. Quanto al ricorso incidentale, è stato rigettato il primo motivo, poiché la notificazione dell'appello era stata regolarmente eseguita e la parte non rientrava tra i soggetti nei cui confronti occorreva integrare il contraddittorio. È stato invece accolto il secondo motivo: poiché il giudizio di primo grado era iniziato prima del 30 aprile 1995, trovava applicazione il testo originario dell'art. 343 c.p.c., in forza della disciplina transitoria della l. n. 353 del 1990. L'appello incidentale proposto alla prima udienza di comparizione, anche se contenuto nella comparsa depositata in tale occasione, doveva quindi ritenersi tempestivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), l. n. 765/1967
la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire
Le limitazioni edificatorie della legge ponte si applicano ai Comuni privi di piano regolatore generale o programma di fabbricazione, anche se dotati di piano di ricostruzione, salvo che quest'ultimo contenga prescrizioni urbanistiche nella medesima materia delle limitazioni legali.
art. 41-quinquies l. n. 1150/1942
Richiamato quale fondamento della disciplina legislativa sulle limitazioni edificatorie e sulle distanze.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La Corte d'appello ne aveva escluso l'immediata applicabilità ai rapporti tra privati; l'esame della relativa censura è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo principale.
art. 872, comma 2, c.c.
Richiamato in relazione alle conseguenze civilistiche della violazione delle norme sulle distanze; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 873 c.c.
Richiamato in materia di distanze tra costruzioni; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 2043 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa responsabilità aquiliana per le edificazioni illegittime; il motivo è rimasto assorbito.
art. 2056 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di risarcimento del danno; il motivo è rimasto assorbito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese; la cassazione con rinvio rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla necessità di integrazione del contraddittorio; la censura è stata rigettata.
art. 153 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla rimessione in termini e sugli effetti dei termini processuali; la censura è stata rigettata.
art. 291, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla regolarità del contraddittorio; la censura è stata rigettata.
art. 307, comma 3, c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa estinzione del processo; la censura è stata rigettata.
art. 343, comma 1, c.p.c., testo originario
l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza
Per i giudizi iniziati prima del 30 aprile 1995, l'appello incidentale poteva essere proposto, in mancanza di costituzione in cancelleria, alla prima udienza fissata per la comparizione.
art. 90 l. n. 353/1990
La disciplina transitoria mantiene applicabili ai giudizi già pendenti le norme processuali anteriori alla riforma, compreso il testo originario dell'art. 343 c.p.c.
art. 163-bis, comma 4, c.p.c.
Il differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione opera anche nel giudizio d'appello, sicché l'appello incidentale proposto nell'udienza differita è tempestivo.
art. 339, comma 1, c.p.c.
Richiamato quale disposizione che estende al giudizio d'appello il rinvio alle regole sulla prima comparizione.
Massime di principio
- Le limitazioni sulle distanze previste dalla legge ponte si applicano anche nei Comuni privi di piano regolatore generale o programma di fabbricazione ma dotati di piano di ricostruzione, salvo che quest'ultimo contenga prescrizioni urbanistiche specificamente riferite alla stessa materia delle limitazioni legali.
- Una prescrizione di un piano di ricostruzione relativa alla distanza tra prospetti paralleli dello stesso edificio non disciplina la distanza tra edifici frontistanti e, da sola, non esclude l'applicazione della legge ponte sulle distanze tra costruzioni.
- Ai fini dell'esclusione della disciplina statale di salvaguardia, il piano urbanistico o di ricostruzione deve contenere una regolamentazione effettiva e specifica della medesima materia oggetto della norma statale, non essendo sufficiente una disposizione solo apparentemente attinente.
- Nei giudizi iniziati prima del 30 aprile 1995, la disciplina transitoria della legge n. 353 del 1990 mantiene applicabile il testo originario dell'art. 343 c.p.c.; in mancanza di costituzione in cancelleria, l'appello incidentale può essere proposto alla prima udienza fissata per la comparizione.
- Quando l'udienza di prima comparizione in appello è differita d'ufficio ai sensi dell'art. 163-bis, comma 4, c.p.c., l'appello incidentale proposto nell'udienza differita è tempestivo secondo il testo originario dell'art. 343 c.p.c.
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