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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35924/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo al mancato pagamento di una cartella di pagamento concernente tributi per l'anno d'imposta 2000. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, rilevando che la cartella presupposta era stata notificata presso la sede di una società incorporata, già cancellata dal registro delle imprese, e che il ruolo e la riscossione avrebbero dovuto essere intestati direttamente alla società incorporante. Avverso tale decisione la società concessionaria della riscossione e l'amministrazione finanziaria hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. I motivi dedotti vertevano, in sintesi: sulla pretesa erroneità dell'affermazione per cui la fusione per incorporazione, nel periodo antecedente alla riforma del diritto societario, determina l'estinzione della società incorporata; sulla validità della notifica della cartella alla società incorporata; sulla necessità di querela di falso per contestare la relata di notificazione; sulla tempestività dell'impugnazione della cartella; e sulla supposta sanatoria o sufficienza motivazionale dell'avviso di intimazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza; ha qualificato il ricorso dell'amministrazione finanziaria come ricorso incidentale per ragioni di priorità temporale; quindi ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che, per le fusioni per incorporazione anteriori alla riforma del diritto societario, la società incorporata si estingue e la notifica effettuata dopo l'estinzione alla società incorporata è nulla. Ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi, ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e ha compensato integralmente le spese per il contrasto interpretativo in materia. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2504 bis c.c.

    Per le fusioni per incorporazione anteriori alla riforma societaria, la disciplina non ha valore interpretativo retroattivo; la fusione determina l'estinzione della società incorporata secondo il regime ratione temporis applicabile.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla fusione e cancellazione, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione nel senso sostenuto dai ricorrenti rispetto alla fusione per incorporazione anteriore alla riforma.

  • art. 2501 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente incidentale nel contesto della disciplina della fusione, senza accoglimento della tesi prospettata.

  • art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente incidentale a supporto della tesi sulla continuità soggettiva, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio sull'estinzione della incorporata.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla prova della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 2700 c.c.

    La relata di notificazione, in quanto atto pubblico, fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; il motivo è stato tuttavia superato dalla ritenuta nullità della notifica alla società estinta.

  • artt. 19, commi 1 e 3, e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati per sostenere la tardività dell'impugnazione della cartella nonché l'onere di tempestiva contestazione dell'atto impositivo; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato con riguardo alla motivazione dell'avviso di intimazione e alla sua eventuale invalidità, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Invocato per sostenere la sanatoria delle nullità processuali o notificatorie, ma la Corte ha escluso che potesse sanare la notifica nulla dell'atto presupposto.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato sia dalla CTR sia dai ricorrenti con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle fusioni per incorporazione anteriori alla riforma del diritto societario, la società incorporata si estingue e gli atti notificati dopo tale estinzione alla società incorporata sono nulli, dovendo il destinatario essere la società incorporante.
  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 sulla fusione non ha efficacia interpretativa retroattiva, ma innovativa; pertanto non può essere utilizzata per qualificare diversamente gli effetti di fusioni anteriori.
  • La nullità della notifica dell'atto presupposto non è sanata dalla successiva conoscenza dell'atto esecutivo o dell'intimazione, poiché la sanatoria eventualmente può riguardare il solo atto successivo e non quello originariamente viziato.
  • La relata di notificazione, in quanto atto pubblico, è assistita da fede privilegiata sino a querela di falso, ma tale regola non può comunque superare il diverso problema della notificazione eseguita a soggetto già estinto.
  • Se la decisione risolve la causa su una questione preliminare assorbente, i motivi ulteriori restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
  • In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneFusione per incorporazioneAmministratori
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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