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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa per una violazione del Codice della strada, contro la quale il destinatario aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace. Rigettata l'opposizione, egli aveva poi chiesto al Tribunale la revocazione della decisione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente percepito il contenuto della domanda originaria, ritenendo che egli avesse impugnato solo il verbale sanzionatorio e non anche l'ordinanza-ingiunzione e gli atti relativi alla sanzione. In cassazione ha censurato la sentenza del Tribunale con tre motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di revocazione ex art. 112 c.p.c.; 2) motivazione apparente o graficamente assente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per avere escluso l'errore revocatorio nonostante, secondo il ricorrente, l'erronea percezione degli atti processuali e della domanda comprensiva degli 'atti relativi' alla sanzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale si era effettivamente pronunciato sul motivo di revocazione, escludendo la sussistenza dell'errore revocatorio. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione, pur sintetica e costruita anche mediante richiamo alla decisione di appello, non era né assente né meramente apparente, avendo affrontato il punto decisivo dell'interpretazione della domanda. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. riguarda una falsa percezione di fatti risultanti dagli atti, non l'interpretazione, anche se errata, della domanda o degli atti di parte; nel caso concreto il ricorrente lamentava in realtà un errore di giudizio sull'interpretazione della domanda, censura proponibile solo con l'ordinario mezzo di impugnazione e non con la revocazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della Prefettura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non come errata interpretazione della domanda o dei motivi di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È infondata la censura di omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque deciso sul motivo dedotto, pur respingendolo nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non basta un difetto di sufficienza o di ampiezza argomentativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il requisito motivazionale è rispettato quando la decisione consente di comprendere la ratio della statuizione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze attinenti a nullità della sentenza e del procedimento sono esaminabili nel perimetro del vizio processuale dedotto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta contro l'erronea applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione alla nozione di errore revocatorio.

  • artt. 375, comma 2, c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicati come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva obiettivamente rilevabile dagli atti, avente ad oggetto un fatto storico decisivo già positivamente o negativamente risultante dal fascicolo; non copre l'erronea lettura giuridica o interpretativa della domanda, delle difese o dei motivi di impugnazione.
  • Se il giudice di merito affronta il punto devoluto e ne esclude la fondatezza, non ricorre omessa pronuncia; la censura va respinta anche quando la motivazione sia sintetica, purché consenta di ricostruire la ratio decidendi.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: è deducibile solo la motivazione inesistente, apparente, perplessa o affetta da irriducibile contrasto, non il mero difetto di completezza o persuasività.
  • L'eventuale erronea interpretazione del contenuto della domanda o degli atti di parte integra un errore di giudizio e deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con la revocazione per errore di fatto.
  • In sede di revocazione non è possibile trasformare una contestazione sulla qualificazione o interpretazione della domanda in un preteso errore percettivo, poiché ciò altererebbe il perimetro eccezionale del rimedio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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