Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'ente previdenziale, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio a una cassa previdenziale di categoria e la conseguente pretesa contributiva minima nei confronti di un geometra. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio e aveva annullato la cartella di pagamento; la corte d'appello aveva confermato tale esito. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione della disciplina sull'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e delle norme primarie e statutarie di settore, per avere la corte territoriale ritenuto che la cassa non potesse incidere sulla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione; 2) violazione delle norme sulla contribuzione minima e sulla disciplina di categoria, per avere la corte d'appello subordinato la legittimità della pretesa alla dimostrazione della continuità professionale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettivo svolgimento di attività professionale imponibile negli anni oggetto di pretesa; 4) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e delle disposizioni statutarie e regolamentari, per non avere considerato che l'iscrizione d'ufficio sarebbe legittima anche in caso di mancata autocertificazione da parte dell'interessato. La Suprema Corte richiama un precedente recente in materia e afferma che, per la Cassa Geometri, ai fini dell'obbligo di iscrizione e della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti la occasionalità dell'attività e la mancata produzione di reddito, mentre l'iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa. Dall'obbligo di iscrizione discendono le regole regolamentari della Cassa che disciplinano le ipotesi di deroga alla presunzione di esercizio professionale e i controlli sull'effettiva attività svolta; tali regole prevedono, per il periodo considerato, specifiche autocertificazioni e, per i geometri dipendenti, condizioni ulteriori legate all'inquadramento contrattuale e alla mancanza di attività tecnico-professionale riconducibile alla professione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché non conforme a questi principi; i motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti, e la causa è stata rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e ss.
Le modifiche introdotte dalla privatizzazione degli enti previdenziali non escludono il potere della cassa di dettare regole regolamentari di attuazione nell'ambito della propria autonomia, nei limiti consentiti dalla disciplina primaria.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12
È richiamata insieme alle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763
È indicata tra le disposizioni che hanno inciso sulla disciplina previdenziale di categoria richiamata dalla ricorrente.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488
È richiamata come norma che interviene sull'assetto della disciplina previdenziale di riferimento.
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 6
È evocato nel quadro normativo relativo all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati.
L. 2 febbraio 1967, n. 37, art. 1
È richiamata come norma di base della disciplina di categoria dei geometri.
L. 2 marzo 1982, n. 773, artt. 10 e 22
Rilevano per la disciplina dell'obbligo contributivo e della continuità professionale, ma la Corte afferma che la loro applicazione va coordinata con le norme regolamentari della Cassa.
Statuto C.I.P.A.G., art. 5
La Corte lo considera legittimamente operante e idoneo a disciplinare l'obbligo di iscrizione e le condizioni di deroga alla presunzione di esercizio professionale.
D.M. 27 febbraio 2003, approvativo dello Statuto C.I.P.A.G.
Viene richiamato quale fonte di approvazione dello statuto e delle regole regolamentari sulla contribuzione e sull'autocertificazione.
Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003
Prevede l'obbligo di autocertificazione per dichiarare il mancato esercizio dell'attività professionale autonoma e la mancanza di partita IVA.
D.M. 24 marzo 2003
È richiamato come atto di approvazione della delibera n. 2/2003.
Delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009
Prevede una specifica disciplina per i geometri dipendenti presso terzi, consentendo l'esclusione dall'iscrizione solo al ricorrere delle condizioni indicate dalla delibera stessa.
D.M. 14 luglio 2009
È richiamato come atto di approvazione della delibera n. 123/2009.
È invocato sul riparto dell'onere della prova, ma i relativi motivi restano assorbiti dopo l'accoglimento dei primi due.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione minima può essere ancorato alla sola iscrizione all'albo professionale, salvo che il professionista rientri in una delle ipotesi derogatorie previste dalla normativa regolamentare dell'ente.
- La mera occasionalità dell'esercizio professionale o la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è automaticamente incompatibile con gli obblighi verso la previdenza di categoria, se non nei limiti e alle condizioni espressamente stabiliti dalle regole della cassa.
- Quando lo statuto e le delibere dell'ente prevedono meccanismi di autocertificazione o di verifica dell'attività svolta, il professionista deve attenersi a tali condizioni per ottenere la deroga alla presunzione di esercizio della professione.
- Il giudice di merito che escluda l'obbligo contributivo senza confrontarsi con la disciplina regolamentare dell'ente e con le presunzioni da essa previste incorre in violazione di legge.
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