Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della cassa previdenziale. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo della cassa previdenziale di categoria di ottenere il riconoscimento dell'obbligo di iscrizione e contribuzione nei confronti di un geometra, nonostante questi avesse svolto anche un rapporto di lavoro dipendente. In primo grado era stato escluso l'obbligo contributivo; la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello della cassa, interpretando la delibera interna che disciplina le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione per chi svolge altra attività coperta da contribuzione. Con il ricorso per cassazione la cassa ha denunciato violazione e/o falsa applicazione di varie disposizioni di legge e dello statuto e delle delibere dell'ente, sostenendo che la corte territoriale avesse mal interpretato le condizioni di esenzione, escludendo indebitamente l'obbligazione contributiva nonostante, secondo la ricorrente, non vi fosse alcuna duplicazione contributiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la ricorrente non ha censurato specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazione degli atti, ma ha contestato in sostanza la ricostruzione dei presupposti fattuali dell'esenzione e la violazione diretta dello statuto e delle delibere. È stato ribadito che lo statuto e le delibere della cassa non costituiscono norme di diritto, ma atti unilaterali negoziali o amministrativi, rispetto ai quali in cassazione è denunciabile soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica, se applicabili.
Norme richiamate
art. 1 L. 337/1967
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate in tema di obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa di categoria.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate relative alla trasformazione degli enti previdenziali.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate in materia previdenziale.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate.
art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri
La Corte precisa che la sua eventuale violazione non integra, di per sé, violazione di legge deducibile come motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di atto unilaterale.
delibera n. 123/2009 della Cassa Geometri
La sua violazione non è qualificabile come violazione di legge; è un atto unilaterale rispetto al quale si possono denunciare solo vizi di interpretazione nei limiti consentiti.
delibera n. 124/2009 della Cassa Geometri
Vale la stessa considerazione: non è norma di diritto, ma atto unilaterale, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici applicabili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli statuti e le delibere degli enti previdenziali di categoria hanno natura di atti unilaterali negoziali o amministrativi e non costituiscono norme di diritto: la loro eventuale violazione non è, di per sé, deducibile come violazione di legge in cassazione.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un atto unilaterale, il ricorso deve investire specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei presupposti fattuali o della disciplina applicata.
- Se il motivo di ricorso mira in sostanza a contestare la valutazione della ricorrenza delle condizioni di esenzione o dell'obbligo contributivo, senza individuare un errore nei criteri legali di interpretazione, il ricorso è inammissibile.
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