Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio di un professionista all'albo. Il professionista aveva proposto opposizione, ottenendo in primo grado l'annullamento della cartella; la corte d'appello aveva confermato tale esito rigettando l'appello della Cassa. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la violazione della disciplina speciale che regola l'iscrizione obbligatoria e la contribuzione minima alla Cassa dei geometri. In particolare, ha sostenuto che ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevanti sia l'occasionalità dell'esercizio professionale sia la mancata produzione di reddito. Ha inoltre censurato la sentenza impugnata per aver ristretto l'autonomia normativa della Cassa, negando rilievo alle regole statutarie e regolamentari che disciplinano le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio della professione e per escludere l'obbligo contributivo in casi specifici, come quello del geometra dipendente presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, richiamando un precedente conforme in materia di Cassa geometri. Ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non rilevano la natura occasionale dell'attività né la mancata produzione di reddito. Ha inoltre chiarito che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce di per sé l'insorgenza degli obblighi verso la previdenza di categoria. La Corte ha riconosciuto efficacia alle norme statutarie e regolamentari della Cassa che prevedono specifiche condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, e ha precisato che il mancato adempimento degli oneri dichiarativi posti a carico dell'iscritto è rilevante senza integrare violazione dell'art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 L. 37/1967
Richiamato insieme alle altre norme speciali per affermare la disciplina dell'iscrizione e della contribuzione alla Cassa geometri.
Utilizzati per fondare l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale e il collegamento con gli obblighi previdenziali di categoria.
Richiamati per l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e per la validità delle previsioni statutarie della Cassa.
art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri
Considerato norma di rinvio rilevante e legittima, idonea a disciplinare gli obblighi di iscrizione e contribuzione e le deroghe alla presunzione di attività professionale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la restrizione dell'autonomia dell'ente previdenziale.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale generale.
artt. 1, comma 2, e 6 D.Lgs. 103/1996
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali.
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela previdenziale e all'assetto degli obblighi contributivi.
La Corte ha escluso che il rilievo attribuito al mancato adempimento degli oneri previsti dalla disciplina della Cassa comporti violazione dell'onere della prova, trattandosi di applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale di categoria, quando la disciplina speciale lo prevede, l'iscrizione all'albo professionale può essere di per sé sufficiente a determinare l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, senza che assumano rilievo l'occasionalità dell'attività o l'assenza di reddito professionale.
- La mera iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che la normativa statutaria o regolamentare preveda specifiche condizioni di deroga.
- L'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati consente di stabilire regole e presunzioni sull'obbligo contributivo, nonché i requisiti per derogarne, purché tali regole siano previste nello statuto o nei regolamenti dell'ente.
- Il mancato assolvimento degli oneri dichiarativi o documentali previsti dalla disciplina della Cassa può essere valorizzato ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, senza che ciò integri una violazione dell'art. 2697 c.c. quando la decisione si fondi sull'applicazione della normativa speciale.
- In controversie sulla contribuzione dovuta agli enti previdenziali di categoria, il giudice di merito deve verificare la disciplina statutaria e regolamentare applicabile, senza limitare indebitamente il perimetro dell'autonomia riconosciuta all'ente dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35905/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →