Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente vittorioso)
La controversia
Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. si è denunciato che l'ordinanza precedente, pur avendo nella motivazione individuato la parte ricorrente come vittoriosa e la controricorrente come soccombente, aveva poi per errore materiale posto nel dispositivo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente. La parte istante ha quindi chiesto di riallineare il dispositivo alla motivazione e al principio di soccombenza, sostituendo la condanna alle spese a carico del ricorrente con la condanna a carico della controricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifesta la divergenza tra motivazione e dispositivo e ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto la sostituzione del capo sulle spese, condannando la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, lasciando fermo il resto dell'ordinanza originaria. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. La Corte ha anche precisato che, per la natura del procedimento, non vi erano presupposti per provvedere sulle spese del procedimento di correzione né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.
disciplinano la correzione degli errori materiali, che consiste in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nel procedimento di correzione per la natura del procedimento stesso.
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando consiste in una mera svista nella rappresentazione grafica del decisum e non altera il contenuto concettuale della decisione.
- Quando motivazione e dispositivo divergono in modo palese sulla regolazione delle spese, la correzione è ammissibile se dal complesso del provvedimento risulta con chiarezza quale fosse la reale volontà decisoria.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può limitarsi a rettificare la parte erroneamente trascritta, lasciando fermo il resto del provvedimento originario.
- La regolazione delle spese va ricondotta al principio di soccombenza, sicché un errore nel capo spese del dispositivo può essere emendato se in contrasto con la motivazione e con l'esito della lite.
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