Cassazione Civile, Ordinanza n. 24963/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2008 da una struttura privata accreditata. La società sosteneva di aver erogato prestazioni per un importo superiore a quanto già corrisposto dall'azienda sanitaria e chiedeva il saldo residuo, assumendo che, per l'anno 2008, dovesse farsi riferimento al tetto di spesa dell'anno 2007, poiché le delibere che avevano fissato il tetto 2008 erano state annullate dal giudice amministrativo. L'azienda sanitaria, nel resistere, contestava sia il criterio di determinazione del tetto di spesa sia il computo, ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., dei ticket pagati dagli utenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul sistema dei tetti di spesa sanitari, sostenendo che la corte d'appello aveva errato nell'applicare automaticamente il budget 2007 senza considerare la riduzione imposta dalle norme finanziarie dell'anno in corso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d'appello non avrebbe considerato il mancato introito dei ticket come componente della locupletazione della ASL; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. e dei criteri di quantificazione dell'ingiustificato arricchimento, per avere riconosciuto un importo superiore all'effettivo arricchimento dell'amministrazione. La società resistente ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, secondo cui il tetto di spesa doveva essere ricostruito sul valore dell'anno precedente, al netto dei ticket, e che non vi era spazio per una riduzione ulteriore per il solo mancato incasso di somme spettanti alla struttura privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e rigettato il terzo. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva accolto la domanda della struttura privata e condannato la ASL al pagamento delle somme residue dovute per le prestazioni rese. La Corte ha precisato che, quando le delibere che fissano il tetto di spesa dell'anno di riferimento siano state annullate, può farsi ricorso al tetto dell'anno precedente, ma senza che la parte ricorrente abbia specificamente indicato quale riduzione normativa dovesse essere operata; ha inoltre escluso che, ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., debbano sottrarsi dal credito della struttura privata i ticket pagati dagli utenti, poiché tali somme non entrano nel rimborso dovuto dalla ASL e spettano al soggetto che ha concretamente erogato la prestazione. La Corte ha enunciato un principio di diritto in tema di ingiustificato arricchimento nelle prestazioni sanitarie accreditate, collegando l'arricchimento della ASL al costo delle prestazioni dovute al netto dei ticket incassati dalla struttura privata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge relative alla disciplina dei tetti di spesa e dell'art. 2041 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura fuori centro perché la questione dei ticket era stata comunque esaminata.
L'indennizzo per ingiustificato arricchimento va correlato all'effettivo arricchimento dell'amministrazione, nel caso concreto individuato nel costo delle prestazioni dovuto dalla ASL, al netto dei ticket spettanti alla struttura privata.
art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Richiamato nel quadro normativo delle prestazioni di riabilitazione e del ricorso a convenzioni con strutture esterne quando la ASL non sia in grado di erogare direttamente il servizio.
art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per il sistema di programmazione sanitaria, i LEA e la disciplina dei piani sanitari nazionali e regionali.
art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato per la ripartizione del fondo sanitario nazionale e la programmazione finanziaria del servizio sanitario.
art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Richiamato come base normativa dell'individuazione preventiva dei limiti massimi annuali di spesa per le istituzioni sanitarie pubbliche e private.
art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per l'assegnazione annuale delle quote del fondo sanitario nazionale alle regioni.
art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema di accreditamento e programmazione dei rapporti con le strutture private.
art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sugli accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati.
art. 2, comma 8, della legge n. 549 del 1995
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul contenimento della spesa sanitaria.
art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 1996
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che regolano il sistema di contrattazione e i limiti di spesa nel settore sanitario.
art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997
Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione del tetto di spesa.
Massime di principio
- Nel sistema delle prestazioni sanitarie accreditate, il tetto di spesa annuale costituisce un vincolo legale e finanziario inderogabile: oltre tale limite la struttura privata non ha diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate.
- Se il provvedimento che fissa il tetto di spesa dell'anno di riferimento viene annullato, può assumersi come criterio sostitutivo il tetto dell'anno precedente, purché si considerino le eventuali riduzioni di spesa stabilite da norme finanziarie dell'anno in corso e puntualmente individuate.
- L'onere di provare il superamento del tetto di spesa grava sulla parte che intende opporre tale fatto impeditivo alla pretesa della struttura accreditata.
- In tema di indennizzo ex art. 2041 c.c. per prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata, l'arricchimento della ASL va commisurato al costo delle prestazioni che l'azienda sanitaria avrebbe dovuto sostenere, senza detrarre ulteriormente i ticket riscossi dalla struttura privata, poiché tali somme non fanno parte del rimborso dovuto dalla ASL.
- I ticket sanitari rappresentano la compartecipazione dell'utente alla spesa pubblica e devono essere imputati al soggetto che ha concretamente erogato la prestazione; non possono essere utilizzati per ridurre il credito della struttura privata verso la ASL se il calcolo riguarda il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla struttura.
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