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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24947/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva recuperato l'ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, irrogando sanzioni, con riferimento a immobili ricadenti in due aree. La società aveva impugnato l'avviso deducendo difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa; per una delle aree contestava inoltre che non fosse stata considerata la destinazione a infrastrutture pubbliche di una parte consistente del comparto, mentre per l'altra lamentava l'omessa considerazione del versamento effettuato, dei concreti indici di edificabilità delle singole porzioni e l'eccessività delle sanzioni. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto impositivo e corretto il criterio di stima adottato dal Comune. In cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; nullità per motivazione apparente sulla determinazione del valore venale; ulteriore violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997; nullità per motivazione assente o apparente sulla correttezza dei criteri di valutazione per una specifica area; omesso esame dei dati allegati; nullità della sentenza per violazione dell'art. 32, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR considerato tardiva una consulenza di parte depositata con memoria tempestiva.

La decisione

La Corte ha accolto il sesto motivo, ritenendo tempestivamente prodotta la consulenza tecnica di parte depositata con memoria nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza di appello; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il primo, secondo e quinto motivo; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. La Corte ha chiarito che la consulenza di parte è un'allegazione difensiva a contenuto tecnico e, se tempestivamente prodotta, non può essere ignorata come tardiva; inoltre la sua mancata valutazione può integrare vizio decisivo quando contenga elementi rilevanti per la stima del bene. Gli altri motivi sono stati respinti perché, in sostanza, richiedevano una rivalutazione del merito o denunciavano vizi di motivazione non più deducibili nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    La determinazione del valore venale dell'area edificabile ai fini ICI deve essere effettuata secondo i criteri normativi richiamati; nel caso esaminato la Corte non ha ritenuto che la CTR li avesse violati nella parte respinta del ricorso, perché la censura tendeva a una rivalutazione del fatto.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    La norma è stata evocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle aree edificabili, ma il motivo è stato ritenuto assorbibile o infondato nella parte esaminata.

  • art. 32, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le memorie e gli allegati difensivi devono essere depositati nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza; una consulenza di parte prodotta con memoria tempestiva non può essere considerata tardiva.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La consulenza tecnica di parte in appello costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico e va prodotta con la memoria rispettosa del termine di dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione del contraddittorio o delle regole sul deposito degli atti può determinare nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato, il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione meramente apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del minimo argomentativo richiesto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; il vizio si ha solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve soddisfare il minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva a contenuto tecnico e, se depositata tempestivamente nei termini di legge, deve essere esaminata dal giudice.
  • La mancata valutazione di una consulenza di parte non è automaticamente irrilevante: se l'elaborato contiene dati o considerazioni potenzialmente decisivi, il giudice deve darne conto con adeguata motivazione.
  • La censura di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di argomentazione; non è sufficiente dedurre una motivazione semplicemente insufficiente o non condivisa.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è infondato o inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di lamentare la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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