Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, i costi sostenuti dalla società per l'acquisto di carburante, ritenuti indeducibili perché la contribuente non aveva compilato le schede carburante previste dal d.P.R. n. 444 del 1997. In primo grado la società aveva eccepito, tra l'altro, difetto di motivazione dell'accertamento per relationem e insussistenza dell'obbligo di scheda carburante, sostenendo inoltre che il carburante era stato fornito presso i cantieri/sede e che i costi erano documentati da fatture inerenti all'attività. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'obbligo di scheda carburante riguardasse solo gli acquisti presso impianti stradali di distribuzione e che, nel caso concreto, il carburante fosse stato acquistato presso i cantieri con fatture regolarmente registrate. La CTR aveva confermato, valorizzando la circostanza che il carburante risultava utilizzato promiscuamente per autocarri e macchine operatrici e affermando che non fosse provato quale quota richiedesse la documentazione mediante scheda carburante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inoltre, violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997, sostenendo che tutti gli acquisti contestati di carburante per autotrazione dovevano essere documentati con scheda carburante e che la mera fatturazione non bastava.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi dell'Agenzia. Ha ricordato che, ratione temporis, il d.P.R. n. 444 del 1997 imponeva la scheda carburante quale strumento necessario per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, con adempimenti formali non sostituibili dalla sola contabilizzazione o da documenti equipollenti. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la nozione di carburante per autotrazione comprende anche i combustibili destinati ad alimentare veicoli o mezzi dotati di motore autonomo, anche se operanti in cantiere, come macchine operatrici, muletti o pale meccaniche. La CTR, invece, aveva escluso l'obbligo di scheda carburante valorizzando l'uso promiscuo del gasolio per autocarri e macchine operatrici, in contrasto con tale interpretazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sul contenuto della decisione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla documentazione degli acquisti di carburante.
art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997
Per gli anni di causa, la norma era applicabile e imponeva la scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione; le relative formalità non sono surrogabili dalla sola fattura o dalla registrazione contabile.
artt. 2, 3 e 4 d.P.R. n. 444 del 1997
Le disposizioni regolamentari individuano gli adempimenti formali della scheda carburante, tra cui firma di convalida e indicazione dei chilometri percorsi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare il preteso malgoverno delle regole di valutazione della prova.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sul requisito della motivazione della sentenza.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha disposto la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conformemente ai principi di diritto affermati.
art. 1, comma 926, lettera b), l. n. 205 del 2017
È stato ricordato che il d.P.R. n. 444 del 1997 è stato abrogato dal 1° gennaio 2018, ma restava applicabile alla controversia ratione temporis.
Massime di principio
- Per le annualità in cui era vigente il d.P.R. n. 444 del 1997, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA relativi a carburante per autotrazione richiedevano il rispetto della disciplina formale della scheda carburante, senza possibilità di equipollenti fondati sulla sola contabilizzazione o sulla mera fattura.
- La nozione di carburante per autotrazione comprende anche il combustibile destinato ad alimentare mezzi dotati di motore autonomo, anche se utilizzati all'interno di un cantiere o in ambito aziendale, come macchine operatrici e veicoli assimilabili.
- Se il giudice di merito esclude l'obbligo della scheda carburante sulla base di una qualificazione del mezzo o del carburante non conforme all'interpretazione consolidata, la decisione incorre in violazione di legge e va cassata.
- In tema di prova fiscale, l'assenza della documentazione prescritta dalla disciplina speciale può legittimare il recupero a tassazione del costo, non essendo sufficiente, di regola, la sola esibizione di fatture o scritture contabili quando la legge richiede un documento tipico e sostitutivo.
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