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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24940/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da quattro giudizi tributari relativi all'anno d'imposta 2001. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato che un contratto di locazione stipulato tra società appartenenti al medesimo gruppo familiare fosse, in sostanza, non meramente abitativo ma riferito a un immobile strumentale all'attività di ristorazione svolta dalle parti, con conseguente qualificazione del canone come reddito d'impresa in capo alla società locatrice e, per riflesso, riprese IRPEF da partecipazione in capo ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva confermato, pur rilevando l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci ma senza disporre la riunione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) tardività del ricorso originario di uno dei soci per violazione del termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992; 2) nullità delle sentenze d'appello per mancata riunione dei giudizi in presenza di litisconsorzio necessario; 3) violazione degli artt. 27 e 35 l. 392/1978 e dell'art. 2697 c.c., censurando la CTR per aver ritenuto transitorio il contratto di locazione solo in base alla durata, senza verificare le specifiche ragioni oggettive della transitorietà; 4) omessa pronuncia su motivi di appello e ulteriore vizio di motivazione/violazione di legge.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile la censura sulla tardività del ricorso originario perché nuova e aspecifica, ha respinto le censure relative al litisconsorzio necessario valorizzando la riunione dei processi in Cassazione e la sostanziale unitarietà della causa, ma ha accolto i motivi che contestavano la qualificazione del contratto come locazione transitoria. Ha ritenuto falsa applicazione degli artt. 27 e 35 l. 392/1978 e dell'art. 2697 c.c. perché la CTR aveva fondato la transitorietà esclusivamente sulla durata pattuita, senza accertare le ragioni obiettive e specifiche che, secondo la giurisprudenza, devono sorreggere la deroga al regime ordinario delle locazioni non abitative. Sono rimasti assorbiti i motivi ulteriori. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    consente la riunione dei procedimenti connessi, applicata ai ricorsi riuniti in Cassazione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere la tardività del ricorso originario; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non sufficientemente specifica.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e nullità della sentenza; le censure sono state in parte assorbite e in parte superate dalla riunione.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, rilevante nelle controversie su accertamenti unitari società-soci.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    richiamato come base per la riunione dei giudizi connessi nel processo tributario.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    ex art. 384 u.c. cod. proc. civ.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata pur mantenendo fermo il dispositivo, nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    richiamato per l'unitaria imputazione ai soci dei redditi della società di persone proporzionalmente alla quota di partecipazione.

  • art. 27 l. 392/1978

    Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio

    la transitorietà non deriva dalla sola durata pattuita, ma deve essere espressamente enunciata e sorretta da ragioni obiettive e specifiche che giustifichino la deroga al regime ordinario.

  • art. 35 l. 392/1978

    richiamato insieme all'art. 27 per la disciplina delle locazioni non abitative e della loro durata.

  • art. 79 l. 392/1978

    evocato dalla giurisprudenza richiamata: la locazione transitoria, se conforme al modello legale, è sottratta alla nullità e all'eterointegrazione.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato nel quadro della possibile eterointegrazione del contratto in difetto dei requisiti legali della transitorietà.

  • art. 2697 c.c.

    la CTR è stata censurata per avere invertito o comunque mal regolato l'onere della prova sulla non risoluzione/transitorietà del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che una sentenza non passata in giudicato possa fondare l'affermazione di giudicato esterno.

  • art. 111 Cost.

    evocato per valorizzare la ragionevole durata del processo e giustificare la riunione invece della regressione al primo grado.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel medesimo contesto della tutela effettiva e della durata ragionevole.

  • art. 47 CDFUE

    richiamato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'unitario accertamento dei redditi di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, la causa è soggetta a litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali di uno solo dei soggetti coinvolti.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta, in linea di principio, nullità assoluta rilevabile d'ufficio; tuttavia, se in Cassazione i processi vengono riuniti e risultano coincidenti per petitum, causa petendi, difese e decisioni di merito, la riunione può evitare una regressione inutile del giudizio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata.
  • In tema di locazione non abitativa transitoria, la durata inferiore a quella ordinaria non basta da sola a qualificare il contratto come transitorio: occorre che l'atto enunci espressamente le ragioni obiettive e specifiche della transitorietà e che tali ragioni risultino effettive e idonee a giustificare la deroga al regime legale.
  • La prova della transitorietà di una locazione non abitativa non può essere desunta in via automatica dalla sola previsione temporale del contratto, ma richiede un accertamento giudiziale sulle concrete circostanze che escludano esigenze di stabilità del rapporto.
  • Una sentenza di merito non passata in giudicato non può essere utilizzata come presupposto di giudicato esterno per giustificare la decisione di altra causa pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneLocazione commerciale
RamiTributiProcesso civileLocazioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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