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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24955/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione della superstrada "Ascoli-Mare" su terreni di proprietà dei ricorrenti. La costruzione dell'opera e la successiva gestione del cantiere avrebbero causato l'interclusione totale della particella 180 e l'inaccessibilità con mezzi agricoli delle residue particelle del fondo. I proprietari avevano chiesto il risarcimento dei danni lamentando che la situazione lesiva si fosse protratta nel tempo; la società convenuta aveva eccepito, tra l'altro, la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio e il difetto di legittimazione passiva. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, ma in appello la decisione era stata riformata con accoglimento dell'eccezione di prescrizione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c. per errata qualificazione dell'illecito come istantaneo ad effetti permanenti anziché permanente; 2) violazione delle medesime norme per avere unificato due distinte fattispecie di danno (originaria interclusione e successiva nuova interclusione dopo il 1995); 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato una eccezione di prescrizione, riferita alla seconda interclusione, asseritamente non proposta in primo grado; 4) ulteriore violazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c. per avere individuato il dies a quo nel momento in cui gli attori avevano prospettato il danno nella domanda, senza accertare quando il danno fosse diventato obiettivamente percepibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la fattispecie integrasse un illecito permanente e non un illecito istantaneo con effetti permanenti, perché l'interclusione totale del terreno e l'inutilizzabilità delle residue particelle erano effetti mantenuti nel tempo e eliminabili solo mediante una condotta della società, rimasta omessa. Il primo motivo ha assorbito gli altri. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito rivaluti la decorrenza della prescrizione alla luce del corretto inquadramento dell'illecito; la prescrizione non poteva essere ancorata alla sola prima manifestazione del danno come fatto consumato nel 1993. Non emergono nel testo ulteriori statuizioni sul merito finale nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    norma di riferimento per la responsabilità aquiliana da fatto illecito e per il risarcimento del danno

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di illecito permanente la decorrenza si rinnova finché la condotta dannosa perdura

  • art. 2947 c.c.

    si applica il termine quinquennale al risarcimento del danno da fatto illecito; per gli illeciti permanenti la prescrizione matura via via, dal momento in cui il danno si produce e fino alla cessazione della condotta

  • art. 345 c.p.c.

    il motivo richiamava il divieto di nuove eccezioni in appello; il relativo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo

Massime di principio

  • Quando la condotta antigiuridica non si esaurisce in un solo atto ma mantiene nel tempo lo stato lesivo, la fattispecie va qualificata come illecito permanente, con conseguente decorrenza della prescrizione ancorata alla cessazione della condotta dannosa e non alla sola prima manifestazione del pregiudizio.
  • Ai fini della distinzione tra illecito istantaneo e illecito permanente, è decisivo il rapporto causale tra condotta ed evento: se la condotta continua ad alimentare il danno e il mantenimento dello stato di fatto è esso stesso fonte del pregiudizio, ricorre un illecito permanente.
  • Nel caso di illecito permanente, il diritto al risarcimento sorge e si prescrive progressivamente; i singoli pregiudizi che si producono nel tempo sono autonomamente rilevanti, con decorrenza del termine quinquennale dalla loro rispettiva verificazione.
  • In tema di danni da occupazione o interclusione di un fondo per effetto di opere pubbliche o di uno stato di fatto mantenuto nel tempo, la prescrizione non può essere fatta decorrere automaticamente dal completamento dell'opera se la situazione lesiva continua a permanere ed è eliminabile solo mediante un intervento del responsabile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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