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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA di movimenti bancari ritenuti non giustificati e con irrogazione di sanzioni. La società contribuente aveva impugnato l’atto, poi confermato in appello dalla CTR Lombardia, sez. dist. Brescia. In sede di giudizio di appello la contribuente aveva anche presentato istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata mediante compensazione con credito IVA trimestrale; l’Agenzia aveva negato il perfezionamento della definizione per preclusione della compensazione. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto otto motivi: 1) violazione della disciplina sulla definizione agevolata e sulla compensazione, sostenendo che il pagamento della prima rata potesse avvenire anche mediante compensazione di crediti della stessa natura; 2) nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto sanzionatorio, perché effettuata direttamente per posta dall’Ufficio senza messo notificatore e senza relata; 3) violazione delle norme sul PVC e sul contraddittorio, per mancata redazione di processo verbale di constatazione; 4) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sanzionatorie per omessa preventiva informazione/contestazione dei fatti sanzionabili; 5) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in quanto la CTR si sarebbe limitata ad aderire alla sentenza di primo grado senza esaminare puntualmente le censure su costi indeducibili e movimentazioni bancarie; 6) e 7) erronea applicazione delle presunzioni sui prelievi bancari, perché nel caso concreto sarebbe stato indicato il beneficiario dei prelievi e quindi non sarebbe operabile la presunzione di ricavi non contabilizzati; 8) omessa pronuncia sulla deducibilità dei prelievi bancari come costi correlati ai ricavi, con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla necessità di considerare i costi presuntivi. La Cassazione ha rigettato i motivi 1, 2, 3 e 4; ha dichiarato assorbiti i motivi 6 e 7 per effetto dell’accoglimento del quinto; ha accolto il quinto motivo per motivazione apparente della sentenza regionale; ha accolto l’ottavo motivo per omessa pronuncia sulla questione dei costi forfettari deducibili a fronte dei prelievi bancari.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, nei limiti esposti in motivazione, rigettando tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia, sez. dist. Brescia, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che: la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 non può perfezionarsi mediante compensazione del dovuto con credito IVA trimestrale; la notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’Ufficio non richiede relata; il PVC non è presupposto necessario dell’accertamento fondato su indagini bancarie; la censura sulla omessa informazione preventiva delle sanzioni era inammissibile; la motivazione della CTR era apparente perché non rendeva comprensibili le ragioni del rigetto delle specifiche doglianze; il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche la questione dei costi forfettari da detrarre ai maggiori ricavi presunti derivanti da prelievi bancari non giustificati, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018

    «è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

    Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre il pagamento integrale o della prima rata entro il termine previsto; è escluso il ricorso alla compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, sicché il versamento non può essere effettuato mediante credito IVA trimestrale.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    La disciplina della compensazione tributaria è tipizzata e opera nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore; la sua applicabilità è esclusa dalla norma sul condono richiamata.

  • art. 8, comma 1, legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’ammissibilità della compensazione, ma la Corte ne esclude l’idoneità a superare il divieto espresso posto dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018.

  • art. 1241 c.c.

    La Corte richiama la disciplina civilistica della compensazione per evidenziare che essa non è una categoria omnicomprensiva, ma opera secondo regole proprie e distinte dal pagamento tributario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifica degli avvisi di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente per la notifica degli atti relativi all’IVA e per il rinvio alle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità delle forme ordinarie di notificazione; la Corte, invece, ritiene sufficiente la notificazione diretta a mezzo posta nei casi consentiti.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di relata di notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta, ma ritenuto non decisivo nel caso di notificazione diretta dell’Ufficio finanziario.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla nullità della notificazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per il regime di notifica degli avvisi; la Corte, in combinato con la L. n. 890 del 1982, afferma che la notifica diretta a mezzo posta dell’Ufficio è valida senza relata.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    Consente all’Ufficio finanziario la notificazione diretta a mezzo del servizio postale secondo le regole della raccomandata; non richiede relata di notifica né annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento.

  • art. 1335 c.c.

    Opera la presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario, superabile solo provando l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 24 legge n. 4 del 1929

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligatorietà del PVC; la Corte esclude che l’accertamento tributario sia condizionato dalla previa redazione di tale atto.

  • art. 12 legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio e accessi ispezioni, ma la Corte ritiene infondata la censura per la natura dell’accertamento bancario.

  • art. 6, comma 2, legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di informazione del contribuente sui fatti da cui può derivare la sanzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per le sanzioni contestualmente irrogate con l’atto impositivo.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di previa contestazione delle violazioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile e non meramente adesiva.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per il dovere motivazionale del giudice d’appello tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di indagini bancarie, i prelevamenti non giustificati possono fondare presunzioni di ricavi non contabilizzati; tuttavia il contribuente può fornire prova contraria, anche presuntiva, dei costi correlati da dedurre.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Regola parallela per l’IVA, richiamata per il recupero a tassazione dei movimenti bancari non giustificati.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è stata censurata per omessa pronuncia su una domanda/motivo specifico relativo alla qualificazione dei prelievi come costi deducibili.

Massime di principio

  • Nelle procedure di definizione agevolata delle liti tributarie, quando la legge esclude espressamente la compensazione prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, il versamento della prima rata deve avvenire con pagamento effettivo e non può essere sostituito da compensazione con crediti tributari, ancorché della stessa natura.
  • La notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi eseguita dall’Ufficio finanziario è valida senza relata di notifica e senza formalità proprie della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario; opera la presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario.
  • L’accertamento tributario fondato su indagini bancarie non richiede, di per sé, la previa redazione di un processo verbale di constatazione in contraddittorio, salvo che l’atto derivi da una specifica attività ispettiva esterna che imponga tale formalità.
  • In materia di indagini bancarie, la motivazione del giudice di merito deve misurarsi con le specifiche giustificazioni offerte dal contribuente sui singoli movimenti; una motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado o all’ufficio integra motivazione apparente e determina nullità della decisione.
  • La presunzione di ricavi non contabilizzati desumibile dai prelevamenti bancari non giustificati può essere contrastata dal contribuente anche allegando e provando, in via presuntiva, costi forfettari di produzione da detrarre dai maggiori ricavi accertati, secondo l’evoluzione giurisprudenziale richiamata.
  • L’omessa pronuncia su una specifica questione devoluta in appello, come la deducibilità dei costi correlati ai prelievi bancari, integra vizio di nullità della sentenza e impone il rinvio al giudice di merito per il riesame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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