Cassazione Civile, Ordinanza n. 29857/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che svolgeva attività di locazione immobiliare. L'Ufficio contestava: a) costi di ristrutturazione contabilizzati come inerenti e relativi a prestazioni in realtà soggettivamente inesistenti, perché i lavori sarebbero stati eseguiti su immobili privati dell'amministratore e del fratello, non su beni sociali; b) omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi per euro 100.000, derivanti da una presunta operazione di associazione in partecipazione/intermediazione immobiliare con una terza persona, ritenuta simulata e diretta a far confluire somme nella disponibilità dei soci senza emersione fiscale; c) in un secondo giudizio, il recupero dell'imposta sostitutiva sugli utili occulti presuntivamente distribuiti ai soci di una società a ristretta base azionaria. La società ricorrente ha dedotto, in cassazione, per il primo ricorso, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e degli artt. 7 e 12 L. n. 212/2000, nonché violazione delle norme sulla prova e sull'accertamento in tema di costi inesistenti e ricavi non dichiarati, oltre a vizi di motivazione per pretesa insufficienza o omesso esame delle prove. Nel secondo ricorso ha censurato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci, la mancata sospensione del giudizio in attesa del giudicato sull'accertamento societario e ulteriori vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi alla stessa verifica fiscale e, pur originati da due avvisi distinti, connessi tra loro dal medesimo presupposto impositivo. Ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata considerazione delle memorie difensive ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, osservando che l'avviso le aveva invece esaminate e che, comunque, la loro mancata considerazione non avrebbe determinato nullità. Ha poi confermato la correttezza della ripresa a tassazione dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando le dichiarazioni del prestatore dei lavori, il carattere di terzietà degli immobili, e i riscontri contabili e bancari. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi che denunciavano vizi motivazionali, perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente secondo il "minimo costituzionale". Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto superata la questione della sospensione e della necessità di un giudicato preventivo, poiché la pretesa societaria era ormai definitiva e faceva da presupposto all'accertamento sui soci. Ha ribadito che, nelle società a ristretta base, gli utili extracontabili si presumono distribuiti nello stesso periodo d'imposta in cui sono conseguiti, salvo prova contraria che la società/contribuente non aveva fornito. Ha quindi confermato l'imposta sostitutiva sui dividendi occulti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla contribuente; la Corte non ne ravvisa violazione rilevante ai fini della validità dell'avviso, anche perché l'atto aveva esaminato le memorie difensive.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il contraddittorio endoprocedimentale era stato rispettato; l'eventuale mancata risposta alle osservazioni non comporta nullità se non prevista e, nel caso concreto, la risposta c'era stata.
nel caso concreto l'accertamento sui ricavi era analitico ex comma 1; la prova delle operazioni inesistenti e dei maggiori ricavi è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito.
le presunzioni semplici sono utilizzabili nel giudizio tributario, se gravi, precise e concordanti.
le dichiarazioni del terzo, se corroborate da ulteriori riscontri, possono integrare prova presuntiva idonea a fondare l'accertamento.
richiamato dalla contribuente sulla deducibilità dei costi; la Corte conferma il recupero perché i costi erano relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e non inerenti.
l'IVA non è detraibile per operazioni soggettivamente inesistenti o fraudolente, anche se documentate formalmente.
l'Amministrazione può provare con presunzioni la consapevolezza della frode IVA.
richiamato nel motivo della contribuente sul recupero dei ricavi, ma senza accoglimento.
invocato per contestare la prova; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato il materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta contestarne la migliore o diversa valutazione.
la richiesta di sospensione necessaria è stata superata e comunque non accolta, perché la questione presupposta è stata definita.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; qui la motivazione è stata ritenuta presente e sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa o asseritamente insufficiente risposta alle memorie difensive del contribuente non determina automaticamente nullità dell'avviso: la nullità richiede una previsione espressa o una lesione concreta di specifiche garanzie difensive; se l'Amministrazione ha comunque esaminato le osservazioni, la doglianza è infondata.
- Le operazioni soggettivamente inesistenti possono essere provate dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; le scritture contabili formali e la prova del pagamento non sono, da sole, idonee a superare la contestazione quando la frode emerge da ulteriori riscontri fattuali.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica fiscale, trasfuse nel pvc e nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assumere rilievo probatorio anche autonomo se connotate da particolare attendibilità e corroborate da altri elementi oggettivi.
- In materia di IVA, la detrazione va negata quando il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; l'Ufficio può dimostrare tale consapevolezza mediante un quadro indiziario coerente, senza necessità di prova diretta della partecipazione fraudolenta.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mera critica alla valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione; resta sindacabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Nelle società a ristretta base partecipativa o familiare, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci nello stesso periodo d'imposta, salvo prova contraria che dimostri accantonamento, reinvestimento o estraneità del socio alla gestione.
- La definitività dell'accertamento societario costituisce presupposto idoneo per gli accertamenti riflessi sui soci; una volta accertati gli utili extracontabili della società, il socio deve offrire prova specifica per vincere la presunzione di distribuzione.
- Il giudice tributario può fondare la decisione su una motivazione per relationem e su un apparato argomentativo che renda percepibili le ragioni del convincimento; non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale.
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