Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione su un’istanza di rimborso IRPEF presentata da una ex dipendente/avente diritto rispetto all’indennità di fine rapporto erogata da un fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze. Una precedente sentenza della CTR aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando non dovuta l’imposizione solo nei limiti della ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata applicabile. Poiché l’amministrazione non aveva adempiuto spontaneamente, la contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza, definito con rigetto dalla CTR. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle regole sulla composizione del giudice, sostenendo che il giudizio di ottemperanza, per un importo inferiore a 20.000 euro, avrebbe dovuto essere deciso dal giudice monocratico e non dal collegio; 2) violazione di norme di diritto e nullità della sentenza per avere la CTR esaminato e deciso il merito della vicenda processuale; 3) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La decisione
La Corte ha rigettato la richiesta di riunione con altro giudizio per assenza di identità soggettiva e oggettiva e per mancanza di ragioni idonee a giustificarla. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla composizione del giudice: il giudizio di ottemperanza doveva essere deciso in composizione monocratica e la decisione adottata in composizione collegiale era nulla. Il primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione monocratica, che dovrà pronunciarsi nuovamente nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato come base della proposta del relatore e della trattazione camerale non partecipata.
art. 70, comma 10-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per affermare che il ricorso per ottemperanza di valore inferiore a 20.000 euro doveva essere deciso in composizione monocratica.
richiamato quale norma di rinvio che collega l’inosservanza delle regole sulla composizione del giudice alla nullità della decisione.
la violazione della composizione del giudice integra un’autonoma causa di nullità della decisione, convertibile in motivo di impugnazione.
artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c.
richiamati per escludere la trattazione congiunta di più giudizi non espressamente prevista e per negare la riunione richiesta.
artt. 17 e 19 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati nel terzo motivo di ricorso, rimasto assorbito, senza statuizione nel merito.
Massime di principio
- L’inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del giudice determina una nullità autonoma della sentenza, deducibile come motivo di impugnazione, e non una mera irregolarità sanabile per effetto degli atti precedenti.
- Quando il vizio di composizione abbia di fatto impedito alla parte di farlo valere in un precedente grado di merito, la cassazione deve comportare la remissione della causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.
- La riunione di ricorsi in cassazione non può essere disposta automaticamente per la mera comunanza della vicenda sostanziale: occorrono identità soggettiva e ragioni concrete di economia processuale idonee a compensare il ritardo derivante dall’accorpamento.
- Se un motivo di ricorso che investe una nullità processuale assorbente è accolto, gli ulteriori motivi sul merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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