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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, emessa per IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva contestato in origine l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, il mancato contraddittorio endoprocedimentale e l'erronea rideterminazione del reddito mediante studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma il ricorso è stato indirizzato nei confronti del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale nel giudizio, poiché il rapporto processuale doveva essere instaurato con l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la notifica del ricorso al solo Ministero era inesistente e che la successiva costituzione dell'Agenzia non poteva sanare il vizio oltre il termine breve di impugnazione, spirato prima della notifica del controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto non legittimato nel giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate, effettivo ente legittimato, si è costituita solo dopo la scadenza del termine per impugnare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, quando il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la notifica del ricorso per cassazione effettuata al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze è inesistente, perché il Ministero difetta di legittimazione sostanziale e processuale.
  • La costituzione in cassazione dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto effettivamente legittimato, può avere efficacia sanante solo ex nunc e non rimuove l'inammissibilità del ricorso se interviene dopo la scadenza del termine di impugnazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto del termine per impugnare è decisivo: la sanatoria del vizio di notifica non opera retroattivamente quando la costituzione del resistente avvenga oltre il termine utile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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