Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, emessa per IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva contestato in origine l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, il mancato contraddittorio endoprocedimentale e l'erronea rideterminazione del reddito mediante studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma il ricorso è stato indirizzato nei confronti del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale nel giudizio, poiché il rapporto processuale doveva essere instaurato con l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la notifica del ricorso al solo Ministero era inesistente e che la successiva costituzione dell'Agenzia non poteva sanare il vizio oltre il termine breve di impugnazione, spirato prima della notifica del controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto non legittimato nel giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate, effettivo ente legittimato, si è costituita solo dopo la scadenza del termine per impugnare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne fa applicazione dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la notifica del ricorso per cassazione effettuata al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze è inesistente, perché il Ministero difetta di legittimazione sostanziale e processuale.
- La costituzione in cassazione dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto effettivamente legittimato, può avere efficacia sanante solo ex nunc e non rimuove l'inammissibilità del ricorso se interviene dopo la scadenza del termine di impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto del termine per impugnare è decisivo: la sanatoria del vizio di notifica non opera retroattivamente quando la costituzione del resistente avvenga oltre il termine utile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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