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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR per motivazione apparente e per errata/imprecisa applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario, rinviando ad altra Commissione tributaria regionale perché riesamini la vicenda e motivi adeguatamente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di un contribuente. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo applicabile il principio di non contestazione, sul presupposto che l'Ufficio non avesse contestato le eccezioni del contribuente. L'Agenzia aveva appellato la decisione sostenendo, da un lato, che nel processo tributario il principio di non contestazione non opera in modo pieno e, dall'altro, che l'accertamento redditometrico era legittimo e che il contribuente non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di maggiori redditi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, violazione del principio di non contestazione e violazione della disciplina dell'accertamento sintetico e dell'onere probatorio.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico/redditometrico; nel caso concreto è richiamato come base dell'atto impositivo, ma il terzo motivo resta assorbito perché la cassazione interviene per vizi di motivazione e di applicazione del principio di non contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Imposta l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione viene ravvisata nella motivazione meramente adesiva e apparente della CTR.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per affermare la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È evocato quale parametro della sufficienza della motivazione, che non può risolversi in un semplice richiamo per relationem privo di autonoma disamina delle censure.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; una motivazione apparente non consente il controllo logico-giuridico della decisione.

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio ma non comporta ammissione delle allegazioni né restringe il thema decidendum per la mancata presa di posizione dell'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    (indicato nel testo come art. 2967 cod. civ.)

    Richiamato in relazione all'onere della prova nell'accertamento sintetico; il motivo sul punto è però assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è nulla la sentenza d'appello che si limiti a un'adesione generica alla decisione di primo grado senza illustrare le censure dell'appellante e senza indicare le ragioni del loro rigetto, perché in tal modo manca una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di individuare l'effettiva disamina dei motivi di gravame; una mera formula di adesione, priva di riferimenti alle critiche mosse alla sentenza impugnata, integra motivazione apparente.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma non trasforma la mancata replica dell'Ufficio in ammissione delle allegazioni del contribuente né restringe automaticamente il thema decidendum.
  • Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto al contenuto dell'atto impositivo, che costituisce l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del ricorrente.
  • Quando sono accolti i motivi attinenti al difetto di motivazione e alla violazione delle regole processuali sul contraddittorio probatorio, resta assorbita la censura sostanziale relativa alla legittimità dell'accertamento e all'idoneità della prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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