Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 veniva emessa e notificata una cartella di pagamento relativa a IVA 2009, riferita a una società in accomandita semplice già cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta. Il destinatario della notifica aveva agito in giudizio sostenendo che l'atto fosse stato indirizzato a un soggetto non più esistente e che la notifica fosse invalida. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la CTR confermava, rilevando che la cartella risultava notificata alla società estinta, a mani del socio indicato nella relata come amministratore unico, senza notifica agli ex soci, con conseguente nullità. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2312 e 2495 c.c., sostenendo che la cartella fosse stata legittimamente notificata a mani del socio accomandatario e liquidatore quale successore ex lege della società estinta, e chiedeva anche la riunione con altro ricorso connesso. La Corte, tuttavia, rilevava che il ricorso non riportava né allegava la relata di notifica, documento essenziale per verificare la censura, e quindi non consentiva il controllo sulla fondatezza della doglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per difetto di autosufficienza. Ha ritenuto che, poiché il motivo si fondava sulla diversa qualificazione della notifica della cartella come effettuata al socio accomandatario quale successore della società estinta, era necessario trascrivere o allegare la relata di notifica; la sola produzione della cartella indirizzata alla società estinta non era sufficiente. È stata inoltre rigettata l'istanza di riunione con altro ricorso, perché quello connesso si era già concluso con sentenza di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciato dall'Agenzia
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
costituisce il presupposto del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella
invocato come norma violata dalla ricorrente in tema di riscossione e cartella
invocato come norma violata dalla ricorrente in tema di cartella di pagamento
invocato dalla ricorrente per sostenere gli effetti della cancellazione della società e la successione nei rapporti
invocato dalla ricorrente per affermare la successione dei soci nei rapporti della società estinta
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il principio richiamato è quello dell'onere di allegazione/prova in capo al ricorrente
Cass. n. 14784 del 2015
richiamata per affermare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Cass., S.U., n. 6070 del 2013
richiamata per il principio della successione dei soci nelle obbligazioni della società estinta
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo presuppone la verifica di un documento processuale essenziale, ma il ricorrente non ne trascrive il contenuto né lo allega, impedendo alla Corte il controllo diretto della censura.
- Quando si contesta la nullità o la validità della notifica di una cartella, il ricorrente deve produrre la relata di notifica o riprodurne il contenuto in modo specifico se la doglianza dipende proprio da quel documento.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi fattuali e documentali necessari a valutare la fondatezza della censura, senza rinvii ad atti esterni del giudizio di merito.
- La circostanza che la notifica sia stata effettuata a un socio o ex liquidatore di società estinta, ai fini della validità dell'atto, richiede una verifica documentale puntuale della relata di notifica e della qualità in cui il destinatario è stato individuato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29781/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →