Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio al 40% di una s.r.l. in liquidazione, a seguito di una verifica fiscale sulla società che aveva portato a contestare maggiori redditi d'impresa e, per trasparenza/presunzione di distribuzione degli utili, maggiori redditi di partecipazione in capo al socio. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo generici i motivi, sufficientemente legittimo e fondato l'accertamento, giustificata la presunzione di distribuzione degli utili e irrilevante l'esposto presentato alla Procura. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione anche degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, poiché la CTR non aveva valutato la documentazione prodotta per dimostrare la mancata percezione di utili extrabilancio, l'estraneità alla gestione e la mera intestazione formale delle quote; 3) violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul divieto di doppia presunzione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello gravemente carente e meramente apparente, cioè al di sotto del minimo costituzionale, perché la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche sul risultato del giudizio senza illustrare il percorso logico e senza confrontarsi con le difese, con la documentazione prodotta e con la tipologia delle irregolarità riscontrate. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, pur considerato anch'esso fondato, e lo stesso è avvenuto per il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del dovere di motivazione dell'atto impositivo; il ricorrente lamentava che l'avviso fosse carente di motivazione.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, in relazione all'omessa pronuncia e alla motivazione della decisione.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia su specifiche eccezioni e motivi di appello.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova, con riferimento alla dimostrazione della mancata percezione di utili extrabilancio.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato nell'accertamento.
Richiamato in relazione alla prova per presunzioni e al dedotto divieto di doppia presunzione.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
Invocato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina dell'accertamento fiscale contestato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul divieto di doppia presunzione; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della norma da parte della Corte.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte richiama il vizio di motivazione nei limiti attuali, chiarendo che la motivazione deve comunque essere logicamente percepibile e non apparente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio, perché si limita ad affermazioni assertive e non espone l'iter logico seguito dal giudice.
- Il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove, ma deve esternare nel provvedimento le ragioni essenziali del convincimento, così da consentire il controllo giurisdizionale sulla decisione.
- Nel giudizio tributario, la decisione non può prescindere dal confronto con le difese e con la documentazione prodotta dal contribuente, soprattutto quando si discuta della prova contraria rispetto a presunzioni di distribuzione di utili.
- L'omessa considerazione delle allegazioni e dei documenti decisivi, insieme alla formulazione di motivazioni meramente tautologiche o apodittiche, integra il vizio di motivazione apparente.
- Quando è accolto il motivo che denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame motivato.
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