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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 917/1986 nei confronti di una socia di una società di persone, per maggiori redditi di partecipazione derivanti da un precedente accertamento a carico della società, nel quale erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi d'impresa. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo irregolare la notifica del ricorso d'appello, perché effettuata al difensore della contribuente senza indicazione nominativa della parte appellata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; (2) validità della notifica dell'atto al difensore anche senza indicazione della parte; (3) in subordine, nullità e non inesistenza della notificazione dell'appello, con conseguente necessità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci litisconsorti necessari, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, la notifica dell'appello non era inesistente ma al più nulla, e quindi la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    La norma è richiamata per ribadire l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e la loro imputazione automatica ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    È la base normativa dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando sussista litisconsorzio necessario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come disposizione che consente la riunione dei procedimenti connessi.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo relativo alla validità della notificazione dell'atto giudiziario al difensore della parte.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel primo motivo come norma sulla notificazione nel processo tributario.

  • art. 330 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'impugnazione.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni al difensore costituito.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla regolarità del contraddittorio e della notificazione.

  • art. 102 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la tesi del litisconsorzio necessario.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.

  • art. 157 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla sanatoria delle nullità processuali.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato per la conservazione degli effetti della notificazione nulla.

  • art. 162 c.p.c.

    È richiamato sulla disciplina generale delle nullità degli atti processuali.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte afferma che, se la notificazione dell'appello è nulla e non inesistente, il giudice deve disporne la rinnovazione.

  • art. 350 c.p.c.

    È richiamato nel motivo subordinato relativo allo svolgimento del giudizio di appello.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo e sul contraddittorio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'accertamento dei redditi delle società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario: il ricorso proposto da uno dei soggetti interessati riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Quando sussiste litisconsorzio necessario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Se l'amministrazione emette un unico atto impositivo che cumula profili relativi a tributi diversi e fondati su elementi comuni, anche il profilo non autonomamente definibile può restare soggetto al vincolo del simultaneus processus.
  • Ai fini della ritualità della notificazione dell'atto processuale al difensore, la mancata indicazione nominativa della parte non determina di per sé inesistenza della notifica quando dal contesto dell'atto siano comunque desumibili gli elementi idonei a identificarne il destinatario.
  • La notificazione viziata in termini di nullità, e non di inesistenza, deve essere rinnovata dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; non è consentito trattarla come vizio insanabile se vi è comunque stato un tentativo di notifica al destinatario sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

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