Cassazione Civile, Ordinanza n. 02616/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso nei confronti della società proprietaria di alcuni immobili. Gli immobili erano stati in precedenza concessi in locazione e il contratto era stato risolto il 12 dicembre 2012; nel 2013, tuttavia, gli immobili risultavano ancora materialmente detenuti dall'ex conduttore e non ancora riconsegnati. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso ritenendo, in sostanza, che il soggetto passivo dell'IMU non fosse il proprietario ma il detentore sino alla riconsegna. Roma Capitale ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sull'IMU e sostenendo che, una volta risolto il rapporto locatizio, il soggetto passivo torna a essere il proprietario, indipendentemente dalla mancata materiale riconsegna. La società contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, perché non avrebbe esplicitato il mancato rilascio degli immobili né la ragione della pretesa impositiva in tale situazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale di Roma Capitale, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui, ai fini IMU, in caso di cessazione del rapporto locatizio il soggetto passivo è il proprietario anche se l'ex conduttore non ha ancora restituito il bene. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società, escludendo il vizio di motivazione dell'avviso: l'ente impositore aveva indicato i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, fondandola sulla proprietà degli immobili e sulla disciplina IMU, senza necessità di motivare in ordine al mancato rilascio materiale del bene. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Spese compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nel corso della causa.
Norme richiamate
richiamato per la proprietà quale titolo rilevante, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina tributaria che collega il presupposto d'imposta alla titolarità del rapporto giuridico rilevante.
richiamato nel motivo, ma non è la detenzione materiale a fondare il soggetto passivo IMU dopo la risoluzione del contratto.
richiamato nel motivo principale; la Corte si conforma all'interpretazione consolidata della disciplina IMU.
ai fini IMU, dopo la risoluzione del leasing o del rapporto assimilato, il soggetto passivo torna il locatore/proprietario anche se non ha ancora ottenuto la materiale disponibilità del bene.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011
richiamato nel motivo principale; la decisione si inserisce nella disciplina dell'imposta municipale propria.
art. 1, comma 639, L. 147/2013
richiamato nel motivo principale; la Corte precisa che le regole sulla TASI non incidono sul diverso presupposto impositivo dell'IMU.
art. 1, comma 672, L. 147/2013
la disciplina TASI dell'affittuario fino alla riconsegna non è applicabile in via analogica o sostitutiva all'IMU, avendo presupposto impositivo differente.
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241..."
l'atto tributario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; nel caso concreto tale onere era soddisfatto.
richiamato quale parametro generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati..."
l'avviso IMU era sufficientemente motivato perché fondato sulla proprietà degli immobili e sulla norma impositiva, senza necessità di menzionare il mancato rilascio del bene.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare la decisione immediata nel merito in nome della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia di IMU, quando il rapporto che legittima la detenzione qualificata dell'immobile si estingue, il soggetto passivo torna a essere il proprietario o locatore, anche se l'ex utilizzatore non abbia ancora materialmente riconsegnato il bene.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta rileva la titolarità del rapporto giuridico che attribuisce una detenzione qualificata opponibile erga omnes, non la mera detenzione materiale di fatto.
- La disciplina della TASI che prevede il prelievo in capo all'affittuario fino alla riconsegna non è estensibile all'IMU, perché i due tributi hanno presupposti impositivi diversi.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non occorre confutare preventivamente fatti che non costituiscono il fondamento dell'atto, come il mancato rilascio materiale del bene, se non è posto a base della tassazione.
- Nel giudizio di cassazione, la questione assorbita proposta con ricorso incidentale condizionato è inammissibile in linea generale, ma può essere esaminata immediatamente se è risolvibile senza ulteriori accertamenti e ciò consente di definire la controversia nel rispetto della ragionevole durata del processo.
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