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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associato)

La controversia

Una società aveva iniziato nel 2013 un'esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2012 contro una associazione non riconosciuta. L'esecuzione era stata indirizzata anche contro il soggetto che aveva agito quale legale rappresentante dell'ente. Quest'ultimo propose opposizione all'esecuzione: il tribunale la respinse, ma la corte d'appello riformò la decisione, dichiarando inefficace il titolo esecutivo nei suoi confronti e ponendo le spese a carico della società. La società ricorse per cassazione con tre motivi: (1) lamentò un asserito vizio processuale per avere la corte d'appello deciso sulla base di un mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio; (2) denunciò violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto provare i fatti impeditivi del credito e che sarebbe passato in giudicato l'accertamento della sua qualità di soggetto che aveva agito per conto dell'associazione, con conseguente sua responsabilità solidale; (3) censurò la mancata compensazione delle spese di lite, invocando il mutamento di giurisprudenza e le vicende della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il titolo esecutivo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta non si estende automaticamente al soggetto che avrebbe agito in nome e per conto dell'ente se questi non sia stato convenuto in proprio nel giudizio di cognizione per l'accertamento della sua responsabilità solidale. Ha inoltre ribadito che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non deriva dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dall'attività negoziale effettivamente svolta per conto dell'associazione, circostanza che deve essere provata da chi la invoca. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la regolazione delle spese secondo soccombenza e la valutazione di eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il solo limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica rivestita, ma dall'attività negoziale effettivamente svolta per conto dell'ente; inoltre il titolo esecutivo formato solo contro l'associazione non si estende automaticamente al soggetto solidalmente responsabile se non sia stato convenuto in proprio nel giudizio di cognizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso esaminati nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre un vizio di nullità della sentenza o del procedimento in relazione al lamentato mutamento giurisprudenziale.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della dedotta nullità processuale.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    Indicano il rito camerale accelerato seguito in Cassazione.

Massime di principio

  • La responsabilità personale e solidale di chi operi per un'associazione non riconosciuta non può essere desunta dalla sola qualità di rappresentante: occorre allegare e provare la concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell'ente, idonea a far sorgere l'obbligazione verso i terzi.
  • Il titolo esecutivo ottenuto contro la sola associazione non riconosciuta non si estende automaticamente al soggetto che avrebbe potuto rispondere ex art. 38 c.c., se costui non sia stato chiamato in proprio nel giudizio di cognizione dal creditore.
  • Il riparto dell'onere probatorio segue la regola per cui chi pretende di far valere la responsabilità solidale del soggetto agente deve provare i fatti costitutivi di tale responsabilità, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della carica ricoperta.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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