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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un magistrato, collocato in pensione, aveva impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che lo dichiarava non idoneo a essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza da una certa data, con conseguente mancato riconoscimento della settima valutazione di professionalità nel sistema di progressione di carriera previgente. La decisione amministrativa era fondata su pregresse condanne disciplinari, sulla perdita di anzianità da esse derivante, su fatti di rilievo penale e sull’affiliazione alla massoneria. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dei limiti della giurisdizione: ha sostenuto che il giudice amministrativo avrebbe valutato illegittimamente diritti fondamentali connessi all’appartenenza a un’associazione, avrebbe omesso di considerare la successiva dissociazione dell’interessato e il difetto di istruttoria sulla asserita carenza dei requisiti di indipendenza, imparzialità e prestigio, oltre ad avere compiuto valutazioni su una vicenda penale riservate al giudice penale. Ha anche chiesto il rinvio della trattazione in attesa di un possibile mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l’istanza di rinvio per genericità e ha ritenuto che tutte le censure fossero rivolte contro l’interpretazione e la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, quindi estranee al sindacato delle Sezioni Unite nei soli limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha affermato che il Consiglio di Stato non aveva invaso la sfera riservata al giudice ordinario o al giudice penale, ma si era limitato a valutare, nel merito, la rilevanza di determinate condotte del magistrato ai fini della sua professionalità e dell’accesso alle funzioni direttive superiori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    ex art.380 bis.1 cod. proc.civ.

    richiamato come base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 111, comma 8, Cost.

    attribuisce alla Corte di cassazione il controllo del solo limite esterno della giurisdizione sulle decisioni del Consiglio di Stato

  • art. 98, terzo comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale che consente limitazioni alla libertà di associazione per alcune categorie, usato in via argomentativa per rafforzare la valutazione sulla massoneria

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 16 della legge 20 dicembre 1973 n. 831

    norma in base alla quale il magistrato era stato valutato per l’idoneità alle funzioni direttive superiori

  • d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160

    richiamato come nuovo sistema di progressione in carriera cui si collegava il mancato riconoscimento della valutazione di professionalità

  • artt. 14 e ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull’apprezzamento della persona giuridica e dei diritti associativi

  • artt. 18, 24 e 46 Cost.

    invocati dal ricorrente per sostenere la lesione di diritti fondamentali e del diritto di difesa

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non comprende gli errores in iudicando o in procedendo, neppure quando siano prospettati come gravi o radicali.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la critica rivolta al giudice amministrativo per avere interpretato norme, valutato fatti o motivato in modo ritenuto insufficiente: tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione.
  • Quando l’amministrazione o il giudice amministrativo valutano la professionalità di un magistrato per l’accesso a funzioni superiori, possono considerare fatti e vicende personali o disciplinari non come illeciti in sé, ma come elementi indicativi della personalità professionale, dell’indipendenza, dell’imparzialità e del prestigio.
  • La partecipazione a un’associazione può essere apprezzata, nel contesto della valutazione della professionalità di un magistrato, esclusivamente come fatto rilevante ai fini dei requisiti professionali richiesti, senza che ciò implichi automaticamente una pronuncia sulla spettanza in astratto del diritto di associazione o sulla legittimità dell’ente associativo.
  • Le contestazioni relative a carenze istruttorie, insufficienza della motivazione o mancata valutazione di documenti non fondano un motivo di giurisdizione, ma attengono al merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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