Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di alcuni soggetti al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva accolto la domanda respingendo l'eccezione dell'INPS di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970: secondo l'Istituto, la domanda amministrativa presentata nel 2008 era idonea ad avviare il procedimento previdenziale e da essa decorreva il termine di decadenza; di conseguenza, la proposizione dell'azione giudiziaria nel 2018, a distanza di dieci anni, era tardiva. L'INPS sosteneva che fossero irrilevanti sia il precedente giudizio definito nel 2015 con declaratoria di improponibilità per mancanza della previa domanda amministrativa, sia la successiva domanda amministrativa presentata nel 2015 dopo quella sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'INPS. Ha affermato che il termine di decadenza triennale deve essere computato dalla prima domanda amministrativa presentata nel 2008, senza che osti il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato improponibile il precedente ricorso per difetto della previa domanda amministrativa. Poiché l'azione giudiziaria è stata proposta solo nel 2018, la pretesa risultava coltivata oltre il termine decadenziale. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
fonte del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto richiesto dai lavoratori.
il termine di decadenza triennale va fatto decorrere dalla prima domanda amministrativa idonea a introdurre la pretesa previdenziale; la sua decorrenza non è esclusa dal precedente giudicato di improponibilità per difetto di previa domanda.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia previdenziale soggetti a decadenza triennale, il termine decorre dalla prima domanda amministrativa utile a introdurre la pretesa, anche se il successivo contenzioso sia stato preceduto da vicende processuali pregresse.
- La declaratoria di improponibilità di un precedente ricorso per difetto di previa domanda amministrativa non impedisce di valorizzare la prima domanda amministrativa ai fini del computo della decadenza, quando quella domanda era già idonea ad avviare il procedimento amministrativo.
- Se l'azione giudiziaria viene proposta oltre il termine triennale decorrente dalla prima domanda amministrativa, la pretesa previdenziale è decaduta e la domanda deve essere respinta.
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