Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo elettorale)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui un collegio regionale di garanzia elettorale aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa presentazione della dichiarazione delle spese elettorali e delle obbligazioni assunte in occasione di una candidatura alle elezioni comunali di Roma del 2016. La destinataria dell’ingiunzione propose opposizione davanti al Tribunale di Roma, deducendo, tra l’altro, vizi della notificazione, irregolare composizione dell’organo che aveva emesso la sanzione, carenza di legittimazione passiva, mancata contestazione preventiva nei termini di legge, errata valutazione della prova relativa alla diffida e omesso esame di fatti decisivi. Il Tribunale respinse l’opposizione. In cassazione la ricorrente articolò sei motivi, tutti centrati sulla validità del procedimento sanzionatorio e del giudizio di opposizione: errata attribuzione alla parte dell’onere di rinnovare la notifica, invalidità del collegio sanzionatore, carenza di legittimazione, violazione dell’art. 14 l. 689/1981 per mancata contestazione e decadenza, errata valutazione della diffida notificata e omesso esame della dedotta composizione illegittima del collegio in numero pari.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal controricorrente. Ha rilevato che l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione era stata proposta nel gennaio 2018, quindi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, e che il relativo giudizio era disciplinato dall’art. 6 di tale decreto, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’abrogato art. 23 l. n. 689/1981. Di conseguenza, la sentenza resa dal Tribunale in primo grado era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
"Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo"
La controversia in opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurata dopo l’entrata in vigore del decreto è soggetta a questo rito e alla relativa disciplina, con conseguente esclusione della ricorribilità immediata per cassazione della sentenza di primo grado.
art. 15, comma 19, l. 10 dicembre 1993, n. 515
"Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981"
Per le sanzioni amministrative elettorali si applicano in via generale le norme della legge n. 689/1981, salvo diversa previsione.
art. 34 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Ha modificato la disciplina dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, abrogando l’art. 23 l. n. 689/1981 e rinviando all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
art. 36 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Le norme del decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, quindi la disciplina sopravvenuta si applica ratione temporis al giudizio di opposizione introdotto nel 2018.
art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato quale disposizione oggetto di sostituzione e coordinamento da parte del d.lgs. n. 150/2011.
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689
È stata ritenuta abrogata e quindi non applicabile al giudizio introdotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della contestazione nei termini di legge; la Corte non è entrata nel merito di tale censura per la declaratoria di inammissibilità.
art. 7, commi 6 e 7, l. 10 dicembre 1993, n. 515
Costituisce la disposizione sostanziale la cui violazione aveva dato luogo alla sanzione per omessa dichiarazione delle spese elettorali.
art. 2, comma 1, n. 3, l. 5 luglio 1982, n. 441
Richiamato dal giudice di merito come base normativa della violazione amministrativa connessa all’omessa dichiarazione.
art. 13 l. 10 dicembre 1993, n. 515
Invocato nei motivi di ricorso per contestare la composizione dell’organo che ha irrogato la sanzione; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla composizione del collegio sanzionatorio.
Invocato per la dedotta carenza di legittimazione passiva.
Invocato per la dedotta carenza di legittimazione ad agire o contraddire.
Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia del tribunale su una doglianza relativa alla decadenza.
Richiamato nei motivi relativi alla prova della violazione e alla valutazione degli elementi probatori.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del tribunale.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del tribunale.
Invocato in relazione al contraddittorio e alla nullità del processo.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del contraddittorio e alla nullità del processo.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla decadenza.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla decadenza.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, la disciplina applicabile è quella dell’art. 6 del decreto, con conseguente superamento della previgente normativa dell’art. 23 l. n. 689/1981 e dell’assetto processuale da essa previsto.
- Quando la legge sopravvenuta attribuisce al giudizio di opposizione un rito diverso e lo rende appello-centrico, la sentenza di primo grado non è immediatamente ricorribile per cassazione; il ricorso proposto direttamente contro tale decisione è inammissibile.
- La verifica sulla proponibilità del ricorso per cassazione deve essere compiuta in via pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di merito o processuali dedotti dalla parte.
- La ricostruzione del regime processuale applicabile deve essere effettuata in base al momento di instaurazione del giudizio, secondo la disciplina transitoria stabilita dalla norma sul campo di applicazione temporale del decreto.
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