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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13 della l. n. 257 del 1992. I giudici di merito avevano accolto la domanda e ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS in appello, sul presupposto che l'istituto avesse indicato tardivamente, solo in sede di gravame, il momento da cui far decorrere il termine prescrizionale, individuato nel momento di acquisita consapevolezza dell'esposizione all'agente patogeno. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione, quale questione di diritto, era validamente proposta perché in appello erano stati allegati i fatti costitutivi dell'eccezione, e che il giudice avrebbe potuto individuare autonomamente, secondo jura novit curia, il dies a quo corretto, senza vincolarsi all'erronea indicazione di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto conforme a diritto il principio per cui l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del dies a quo/dies ad quem, trattandosi di questione di diritto rimessa al giudice. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 l. n. 257 del 1992

    norma posta a base della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto

  • art. 437 c.p.c.

    invocato per censurare la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in appello; la Corte ribadisce che l'errore nell'indicazione del termine non rende inammissibile l'eccezione se sono allegati i fatti costitutivi

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare del diritto; non è decisivo che la parte abbia indicato erroneamente il termine di prescrizione o il suo dies a quo.
  • L'individuazione del momento iniziale o finale del termine prescrizionale è questione di diritto: il giudice, in applicazione del principio jura novit curia, non è vincolato dall'erronea qualificazione o indicazione fornita dalla parte.
  • In sede di gravame, l'eccezione di prescrizione non può essere dichiarata inammissibile solo perché la parte ha errato nell'indicare il dies a quo, se il fatto estintivo è stato comunque allegato in modo sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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