Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un docente o dipendente scolastico assunto con più contratti a termine, poi immesso in ruolo, volto a ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivo prestati a termine e il conseguente collocamento nel corretto livello stipendiale, con pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello ministeriale ritenendo che l'impugnazione fosse riferita a una precedente sentenza del Tribunale del 6 marzo 2017, soggetta al termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., scaduto il 6 settembre 2017, mentre l'appello risultava depositato il 28 maggio 2018. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per apparenza della motivazione e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale aveva equivocato la sentenza appellata: non la n. 280/2017, ma la n. 1107/2017, che aveva deciso nuovamente nel merito le medesime domande già definite dalla precedente pronuncia, in violazione del principio del ne bis in idem. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., assumendo che, riferendosi alla sentenza effettivamente impugnata, il termine semestrale non era ancora spirato al momento del deposito dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando dagli atti l'errore della Corte d'appello nell'aver attribuito l'impugnazione alla prima sentenza del Tribunale, invece che alla seconda sentenza n. 1107/2017, la quale aveva deciso di nuovo nel merito le stesse domande ed era quindi stata impugnata tempestivamente. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
viene richiamato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza per apparente motivazione
art. 111 Cost.
viene richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione effettiva del provvedimento
termine semestrale di impugnazione applicabile alla sentenza di primo grado; la Corte rileva che, riferito alla sentenza effettivamente appellata, non era ancora decorso al momento del deposito dell'appello
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
richiamato per la novella dell'art. 327, comma 1, c.p.c. che introduce il termine semestrale
Massime di principio
- Quando il giudice di merito individua erroneamente la sentenza oggetto di gravame, l'errore nella ricostruzione del decisum può viziare la declaratoria di tardività dell'appello e comportare la cassazione della decisione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c., occorre fare riferimento alla sentenza effettivamente impugnata, non a un diverso provvedimento richiamato per errore.
- La riproposizione nel merito di domande già definite con precedente sentenza può integrare una violazione del principio del ne bis in idem, ma la corretta qualificazione del provvedimento appellato resta decisiva per stabilire il rispetto del termine di impugnazione.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere l'effettiva base logica e giuridica della decisione, specie se fondata su un equivoco sull'oggetto dell'appello.
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