Cassazione Civile, Ordinanza n. 02388/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di accertamenti fiscali emessi dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza relativi ai periodi d'imposta 2003-2007, poi seguiti da accertamenti integrativi. Gli atti recuperavano a tassazione quasi cinque milioni di euro, con maggiori imposte e sanzioni per circa 4,7 milioni. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi della società, mentre la CTR, dopo CTU, aveva confermato in larga parte la pretesa erariale, salvo alcune riduzioni marginali. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) dedotta tardività/decadenza della ripresa fiscale per l'anno 2003, in relazione all'art. 1 d.l. 223/2006; (2) una serie di censure sui recuperi a tassazione per cessioni immobiliari non fatturate, acconti/caparre asseritamente restituiti, finanziamenti soci ritenuti ricavi occulti, provvigioni non fatturate, indeducibilità di costi per lavori su immobili e illegittimità degli accertamenti integrativi; (3) nullità della CTU per uso di documenti non acquisiti in contraddittorio e omessa motivazione sulle critiche alla consulenza. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi tranne il quinto profilo del secondo motivo, relativo ai costi indeducibili, che ha accolto perché nel motivo era indicata una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, allegata alla relazione del CTU, idonea a incidere sulla ripresa alla luce del nuovo art. 21-bis d.lgs. 74/2000 introdotto dal d.lgs. 87/2024. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo motivo, i profili primo, secondo, terzo, quarto e sesto del secondo motivo, nonché il terzo motivo di ricorso. Ha invece accolto il quinto profilo del secondo motivo, relativo alla ripresa a tassazione dei costi per fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti negli anni 2004-2006, rilevando che una sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, allegata alla CTU, doveva essere riesaminata dal giudice di rinvio alla luce dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 87/2024, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario e in cassazione alla sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte richiama il vizio di violazione di legge dedotto formalmente dalla ricorrente, ma reputa inammissibili molte censure perché, in realtà, miravano a contestazioni di merito o erano carenti di specificità e autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa motivazione, ma la Corte osserva che la censura è generica e tende a rimettere in discussione la valutazione delle prove e della CTU.
È invocato per sostenere la decadenza della potestà di accertamento sull'annualità 2003; la censura è dichiarata inammissibile per mancata deduzione della questione nei gradi di merito.
Richiamato in tema di presunzioni per i recuperi a tassazione sulle cessioni immobiliari; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare i recuperi basati su presunzioni e valori OMI; la censura è giudicata inammissibile perché non specifica.
Invocato in relazione agli acconti/caparre e alla fatturazione; la Corte qualifica la doglianza come sostanzialmente volta a contestare l'accertamento in fatto e la ritiene inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato per la rilevanza reddituale degli acconti; la Corte non esamina il merito per difetto di specificità della censura.
art. 6 dello Statuto del contribuente
Invocato sulla questione delle provvigioni non fatturate e del valore delle dichiarazioni di terzi; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della sentenza penale nel processo tributario; la Corte accoglie il profilo, valorizzando però soprattutto il nuovo art. 21-bis d.lgs. 74/2000.
Richiamato per contestare i presupposti degli accertamenti integrativi; la Corte reputa la censura inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.
Richiamato per dedurre una nullità della CTU per violazione del contraddittorio; la Corte rileva che la censura è generica e non individua i documenti asseritamente illegittimamente utilizzati.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p.c. per la contestazione della consulenza tecnica; la Corte non ravvisa i presupposti per esaminare il merito della doglianza.
La Corte valorizza la nuova disposizione, introdotta dal d.lgs. 87/2024, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario e in cassazione alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto, anche se pronunciata prima della novella.
art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024
È richiamato come fonte di introduzione dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 e quindi della regola sull'efficacia della sentenza penale assolutoria nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, la censura che deduce la decadenza o la tardività dell'accertamento è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di avere già proposto la questione nei gradi di merito e se tale questione non risulta esaminata dalla sentenza impugnata.
- Nel processo tributario, i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, autosufficienti e realmente diretti contro la ratio decidendi della sentenza; non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto o delle prove.
- La deduzione di un vizio che, nella sostanza, investe l'omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione o localizzazione degli atti e dei documenti dai quali quel fatto risulterebbe, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove, degli esiti della CTU o del merito dell'accertamento tributario, salvo i limiti del controllo di legittimità.
- La sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto può assumere efficacia vincolante nel processo tributario, anche in cassazione, alla luce dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 introdotto dal d.lgs. 87/2024; il giudice di rinvio deve esaminarla specificamente quando sia stata allegata e richiamata nel giudizio tributario.
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