Cassazione Civile, Ordinanza n. 02270/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui veniva contestata una maggiore IRAP per l’anno d’imposta 2007 a una società operante nel settore dei trasporti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, annullando la sola sanzione. La società ha proposto ricorso principale affidato a due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la mancata reale disamina dei motivi di appello e il mero richiamo adesivo alla decisione di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che non ricorressero i presupposti per escludere le deduzioni IRAP del cuneo fiscale. L’Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta la motivazione con cui erano state disapplicate le sanzioni. La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale, assorbito l’incidentale, e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse correttamente applicato i principi in tema di esclusione delle deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa. In particolare ha ribadito che l’esclusione dal beneficio fiscale richiede la compresenza di un’attività svolta in concessione e di una tariffa remunerativa; il giudice di merito, invece, aveva omesso ogni verifica sulla remuneratività della tariffa contrattualmente stabilita. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per la censura di violazione e falsa applicazione della disciplina sostanziale IRAP.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il dovere di motivazione effettiva e comprensibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato sia dal ricorrente principale sia dal ricorso incidentale per censurare la motivazione della decisione tributaria.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte interpreta la disposizione nel senso che l’esclusione delle deduzioni IRAP per le imprese di public utilities opera solo se l’attività è svolta in concessione e con tariffa remunerativa.
art. 1, comma 266, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato come fonte della riduzione del cuneo fiscale e delle deduzioni IRAP oggetto di controversia.
art. 87, § 1, Trattato CE
Richiamato nel passaggio sulla decisione della Commissione europea che ha escluso la natura di aiuto di Stato della misura.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale della decisione.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l’esclusione delle deduzioni introdotte per il c.d. cuneo fiscale nei confronti delle imprese operanti in concessione nei settori dei servizi pubblici richiede la compresenza del requisito della concessione e di quello della tariffa remunerativa.
- La nozione di tariffa rilevante ai fini dell’esclusione dal beneficio fiscale non coincide con qualunque corrispettivo fissato dalla pubblica amministrazione, ma solo con una tariffa capace di generare profitto e di incorporare il costo fiscale dell’IRAP.
- Non è corretto estendere l’esclusione dalle deduzioni IRAP a imprese che applicano corrispettivi non remunerativi o comunque diversi dalla tariffa in senso proprio, poiché ciò produrrebbe una ingiustificata sovracompensazione o, al contrario, un indebito svantaggio selettivo.
- La motivazione della sentenza di merito è viziata quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza una reale disamina dei motivi di appello e senza affrontare i presupposti fattuali decisivi, come la remuneratività della tariffa.
- Nel giudizio di legittimità tributario, la censura sull’erronea applicazione della disciplina sostanziale è fondata se il giudice di merito non verifica gli elementi costitutivi richiesti dalla norma per negare il beneficio fiscale.
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