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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, dell'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 2008 e 2011, in relazione ai canoni di locazione di un immobile sito in Siena, con riferimento a un tabernacolo affrescato vincolato come bene di interesse storico-artistico. In sede di rinvio la CTR della Toscana ha accolto gli appelli della contribuente, ritenendo che il tabernacolo fosse inscindibile dal fabbricato sotto il profilo materiale, artistico ed economico, e che tale inscindibilità giustificasse il beneficio fiscale previsto dalla normativa richiamata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c. per avere partecipato al giudizio di rinvio uno dei giudici che aveva già fatto parte del collegio della sentenza cassata; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in relazione alla pretesa inscindibilità del bene vincolato; 3) violazione dell'art. 11, comma 2, l. 413/1991, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., deducendo carenza di prova sull'inscindibilità e sul nesso tra immobile e tabernacolo, nonché sull'esistenza di costi ulteriori e sull'effettiva rilevanza degli oneri manutentivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudizio di rinvio era stato deciso da un collegio composto anche da un giudice che aveva partecipato al collegio della sentenza poi cassata. Tale circostanza integra la violazione del principio di alterità del giudice del rinvio e determina una nullità attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., insanabile e rilevante senza necessità di ricusazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato quale parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 158 c.p.c.

    la partecipazione al collegio del giudice che aveva già deciso la sentenza cassata integra nullità per difetto di costituzione del giudice

  • art. 383 c.p.c.

    la sentenza di cassazione con rinvio impone l'alterità del giudice del rinvio rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato la decisione cassata

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 11, comma 2, l. 413/1991

    richiamato come norma sostanziale sul beneficio/rimborso fiscale connesso agli immobili vincolati

  • art. 3 l. 1089/1939

    richiamato dalla CTR quale normativa di riferimento sul vincolo storico-artistico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il mancato assolvimento dell'onere della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 32 d.lgs. 42/2004

    richiamato dalla CTR per affermare la possibilità di imporre interventi necessari alla conservazione dei beni culturali

  • art. 34 d.lgs. 42/2004

    richiamato dalla CTR per affermare la ripartizione degli oneri imposti o eseguiti dal Ministero a carico del proprietario, possessore o detentore

  • art. 733 c.p.

    richiamato in via argomentativa dalla CTR quale indice della rilevanza della conservazione del bene culturale

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la sentenza cassata deve essere decisa da un giudice effettivamente diverso, anche solo per composizione personale del collegio: la presenza di un magistrato che abbia partecipato alla precedente decisione viola il principio di alterità del giudice del rinvio e determina nullità ex art. 158 c.p.c.
  • La nullità per difetto di costituzione del giudice derivante dalla violazione dell'alterità nel rinvio è insanabile e comporta la cassazione della sentenza, senza che sia necessario attivare il meccanismo della ricusazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio strutturale del giudizio di rinvio che determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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