Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, dell'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 2008 e 2011, in relazione ai canoni di locazione di un immobile sito in Siena, con riferimento a un tabernacolo affrescato vincolato come bene di interesse storico-artistico. In sede di rinvio la CTR della Toscana ha accolto gli appelli della contribuente, ritenendo che il tabernacolo fosse inscindibile dal fabbricato sotto il profilo materiale, artistico ed economico, e che tale inscindibilità giustificasse il beneficio fiscale previsto dalla normativa richiamata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c. per avere partecipato al giudizio di rinvio uno dei giudici che aveva già fatto parte del collegio della sentenza cassata; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in relazione alla pretesa inscindibilità del bene vincolato; 3) violazione dell'art. 11, comma 2, l. 413/1991, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., deducendo carenza di prova sull'inscindibilità e sul nesso tra immobile e tabernacolo, nonché sull'esistenza di costi ulteriori e sull'effettiva rilevanza degli oneri manutentivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudizio di rinvio era stato deciso da un collegio composto anche da un giudice che aveva partecipato al collegio della sentenza poi cassata. Tale circostanza integra la violazione del principio di alterità del giudice del rinvio e determina una nullità attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., insanabile e rilevante senza necessità di ricusazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato quale parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale e processuale
art. 158 c.p.c.
la partecipazione al collegio del giudice che aveva già deciso la sentenza cassata integra nullità per difetto di costituzione del giudice
art. 383 c.p.c.
la sentenza di cassazione con rinvio impone l'alterità del giudice del rinvio rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato la decisione cassata
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 11, comma 2, l. 413/1991
richiamato come norma sostanziale sul beneficio/rimborso fiscale connesso agli immobili vincolati
art. 3 l. 1089/1939
richiamato dalla CTR quale normativa di riferimento sul vincolo storico-artistico
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il mancato assolvimento dell'onere della prova
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 32 d.lgs. 42/2004
richiamato dalla CTR per affermare la possibilità di imporre interventi necessari alla conservazione dei beni culturali
art. 34 d.lgs. 42/2004
richiamato dalla CTR per affermare la ripartizione degli oneri imposti o eseguiti dal Ministero a carico del proprietario, possessore o detentore
art. 733 c.p.
richiamato in via argomentativa dalla CTR quale indice della rilevanza della conservazione del bene culturale
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la sentenza cassata deve essere decisa da un giudice effettivamente diverso, anche solo per composizione personale del collegio: la presenza di un magistrato che abbia partecipato alla precedente decisione viola il principio di alterità del giudice del rinvio e determina nullità ex art. 158 c.p.c.
- La nullità per difetto di costituzione del giudice derivante dalla violazione dell'alterità nel rinvio è insanabile e comporta la cassazione della sentenza, senza che sia necessario attivare il meccanismo della ricusazione.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio strutturale del giudizio di rinvio che determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
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