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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02268/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale l’ufficio aveva contestato maggiori ricavi sulla base di un accertamento analitico-induttivo. La Commissione tributaria regionale aveva già ridotto ulteriormente tali maggiori ricavi rispetto alla decisione di primo grado, accogliendo solo in parte l’appello del contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 2) violazione degli stessi artt. 7 Statuto del contribuente e 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’avviso si fosse fondato su informazioni di terzi senza specifica indicazione dei dati acquisiti e senza allegazione della relativa documentazione; 3) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per asserita carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell’accertamento induttivo; 4) richiesta di applicazione del favor rei e della disciplina sanzionatoria più favorevole di cui all’art. 1 d.lgs. n. 471/1997 per l’infedeltà dichiarativa. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione dei carichi ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e art. 3 d.l. n. 119/2018 e avendo pagato gli importi dovuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi e del pagamento integrale degli importi dovuti. Conseguentemente, ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre precisato che, in caso di adesione alla definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e prova il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
  • In caso di adesione alla rottamazione o ad altra definizione agevolata dei carichi, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto tributario impedisce la decisione nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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