Cassazione Civile, Ordinanza n. 02268/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale l’ufficio aveva contestato maggiori ricavi sulla base di un accertamento analitico-induttivo. La Commissione tributaria regionale aveva già ridotto ulteriormente tali maggiori ricavi rispetto alla decisione di primo grado, accogliendo solo in parte l’appello del contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 2) violazione degli stessi artt. 7 Statuto del contribuente e 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’avviso si fosse fondato su informazioni di terzi senza specifica indicazione dei dati acquisiti e senza allegazione della relativa documentazione; 3) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per asserita carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell’accertamento induttivo; 4) richiesta di applicazione del favor rei e della disciplina sanzionatoria più favorevole di cui all’art. 1 d.lgs. n. 471/1997 per l’infedeltà dichiarativa. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione dei carichi ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e art. 3 d.l. n. 119/2018 e avendo pagato gli importi dovuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi e del pagamento integrale degli importi dovuti. Conseguentemente, ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre precisato che, in caso di adesione alla definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione del vizio di omessa pronuncia.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per censurare il contenuto e la motivazione dell’avviso di accertamento e l’omessa indicazione dei dati provenienti da terzi.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato per contestare la base presuntiva dell’accertamento analitico-induttivo.
Richiamato dal ricorrente per ottenere l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in base al favor rei.
Norma su cui il ricorrente ha fondato l’adesione alla rottamazione dei carichi e la richiesta di estinzione.
Norma ulteriormente richiamata per la definizione agevolata dei carichi.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato per la disciplina della trattazione camerale.
cd. doppio contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata, secondo il richiamo giurisprudenziale citato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e prova il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
- In caso di adesione alla rottamazione o ad altra definizione agevolata dei carichi, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La sopravvenuta definizione del rapporto tributario impedisce la decisione nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall’estinzione del processo.
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