Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, rideterminando per l'anno d'imposta 2008 il reddito d'impresa di una società immobiliare ai fini IRES e IRAP, ha ritenuto che i due soci fossero obbligati in solido per le imposte accertate, assumendo che la società fosse stata utilizzata come schermo per un'operazione elusiva: vendita di un immobile sociale, contestuale finanziamento di altra società e successiva cessione delle quote, con conseguente vantaggio fiscale. La CTR aveva però accolto l'appello dei soci, ritenendo che la società non fosse una mera fictio, perché era stata costituita per scissione da altra società e aveva effettivamente gestito il complesso immobiliare, e che l'avviso restasse valido solo nei confronti della società, mentre le sanzioni ricadessero su di essa ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003. L'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, per non avere considerato gli indici di abuso della personalità giuridica emergenti dall'avviso e dal PVC; (2) violazione di norme costituzionali, civilistiche e tributarie, sostenendo che la CTR ha errato nell'escludere l'abuso di personalità giuridica, poiché non è necessaria una società costituita sin dall'origine in modo simulato, essendo sufficiente l'uso distorto dello schermo societario al solo fine di ottenere vantaggi fiscali; (3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato il contenuto dell'avviso e del PVC e le circostanze fattuali che deponevano per la natura elusiva dell'operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse esistente, comprensibile e non meramente apparente, e che non vi fosse omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza di merito aveva comunque preso in considerazione il nucleo fattuale della vicenda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sull'abuso del diritto e sull'abuso della personalità giuridica: non è necessario che la società sia stata costituita ab origine come mero schermo, potendo l'abuso realizzarsi anche successivamente mediante una gestione personalistica e distorta della compagine societaria; ciò che va verificato è la presenza o meno di valide ragioni economiche extrafiscali e l'eventuale uso irragionevole degli strumenti giuridici per perseguire il solo vantaggio fiscale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, anche sul profilo delle sanzioni e della corretta imputazione degli effetti dell'accertamento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma non per semplice insufficienza argomentativa secondo il paradigma riformato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
richiamato quale parametro di dedotta violazione nella valutazione della prova.
richiamato quale parametro di dedotta violazione nella valutazione della prova.
impone l'esposizione dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario prescrive l'indicazione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione.
richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del canone di buona fede/solidarietà posto a base dell'abuso del diritto.
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi dell'Ufficio tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 41 Cost.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
art. 53 Cost.
fondamento del principio antielusivo in materia tributaria, secondo la Corte.
art. 111 Cost.
richiamato come base costituzionale dell'obbligo di motivazione.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio in tema di responsabilità limitata.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
la CTR lo aveva ritenuto applicabile per affermare che le sanzioni restassero a carico della società; la Corte ricorda la questione ma rinvia per nuovo esame della vicenda.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
art. 6, comma 2, d.lgs. 471/1997
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nei motivi dell'Ufficio.
richiamato nella ricostruzione della disciplina positiva dell'abuso del diritto in materia tributaria.
norma antielusiva previgente, poi abrogata, richiamata dalla Corte nella ricostruzione del quadro normativo.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o risulti irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa.
- L'omesso esame censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata valutazione di singoli elementi di prova o di argomenti difensivi.
- In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto impedisce di ottenere vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti giuridici in assenza di apprezzabili ragioni economiche extrafiscali; l'operazione è elusiva quando il risparmio d'imposta costituisce la sola ragione non marginale dell'assetto negoziale.
- L'abuso della personalità giuridica non richiede necessariamente che la società sia stata costituita sin dall'origine come mero schermo: può realizzarsi anche successivamente, quando la struttura societaria sia piegata a una gestione personalistica o a finalità esclusivamente individuali.
- Per escludere l'abuso non basta la mera esistenza di un'attività sociale o la formale provenienza lecita della società; occorre verificare se l'operazione contestata sia sorretta da effettive ragioni economiche e non da una manipolazione irragionevole degli schemi negoziali per conseguire un vantaggio fiscale.
- In presenza di una contestazione di elusione o abuso, incombe sull'Amministrazione finanziaria allegare e provare il disegno elusivo, le modalità di manipolazione degli schemi negoziali e la mancanza di valide ragioni economiche dell'operazione.
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