Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società editrice per ottenere l’ammissione, con collocazione ipotecaria, di un credito di euro 211.087,05 verso il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario. Il credito era fondato su un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, non opposto dalla debitrice quando era ancora in bonis; sulla base di quel titolo la creditrice aveva iscritto ipoteca giudiziale e avviato azione esecutiva immobiliare prima della dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva però escluso il credito ritenendo che il decreto ingiuntivo non fosse opponibile alla massa perché, pur notificato e non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. solo dopo l’apertura della procedura concorsuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato e sul procedimento monitorio, sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto divenga definitivo per il solo decorso del termine di opposizione, senza necessità del decreto di esecutorietà; 2) questione di legittimità costituzionale delle norme interpretate nel senso che richiedano la formula ex art. 647 c.p.c. per l’ammissione al passivo; 3) vizio di motivazione per mancata considerazione della natura dichiarativa e retroattiva del decreto ex art. 647 c.p.c.; 4 e 5) omessa pronuncia e mancato accoglimento della domanda subordinata di ammissione del credito in chirografo per euro 164.214,12; 6) violazione delle norme sulle spese di esecuzione per l’esclusione dal passivo delle spese della procedura esecutiva promossa contro la debitrice.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il sesto motivo, dichiarando assorbito il quinto e rigettando gli altri. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nel merito di diritto, ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto diventa opponibile al fallimento solo con la declaratoria giudiziale di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., se questa interviene prima del fallimento; tuttavia ha ritenuto errata l’omissione di pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione al chirografo e ha affermato che le spese della procedura esecutiva possono essere ammesse al passivo come credito autonomo del creditore, anche se il titolo monitorio non è opponibile alla massa.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutarla
il decorso del termine per proporre opposizione non è sufficiente, da solo, a rendere opponibile alla massa il decreto ingiuntivo
richiamato nel sistema del procedimento monitorio e nella disciplina dell’opposizione
la dichiarazione di esecutorietà, resa dal giudice previa verifica della notificazione e della mancata opposizione nei termini, è il momento in cui il decreto acquista giudicato formale e sostanziale ed è opponibile al fallimento
definisce la cosa giudicata formale, richiamata per distinguere la sentenza dal decreto ingiuntivo non ancora dichiarato esecutivo
la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza è istituto distinto dal decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo
la verifica giudiziale ex art. 647 c.p.c. si estende alla regolarità della notificazione del decreto
la Corte richiama il principio di cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione
dopo il fallimento i crediti devono essere accertati nel concorso dei creditori
richiamato nel contesto dell’accertamento del passivo e dell’opposizione
richiamato nel contesto dell’accertamento del passivo
richiamato nei motivi di ricorso, ma non costituisce il fondamento della decisione
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte esclude che il giudicato del decreto si formi senza declaratoria di esecutorietà
art. 3 Cost.
la questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata
art. 24 Cost.
l’interpretazione accolta è ritenuta compatibile con il diritto di difesa nel procedimento di verifica del passivo
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi, senza accoglimento della censura
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo addizionale, senza accoglimento della censura
art. 6 CEDU
il sistema è ritenuto compatibile con il giusto processo grazie al contraddittorio nel passivo
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato nei motivi, senza accoglimento della censura
richiamato nel motivo sulla motivazione
richiamato nel motivo sulla motivazione
richiamato nel motivo sulla motivazione e nel giudizio di opposizione allo stato passivo
impone al giudice di pronunciarsi anche sulla domanda subordinata di ammissione al chirografo
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
richiamato per la censura di violazione di legge sulla mancata ammissione al chirografo
richiamato insieme alle norme sulle spese esecutive
il privilegio sugli atti di espropriazione riguarda il diritto di prelazione e presuppone un credito preesistente
come l’art. 2755 c.c., attribuisce prelazione ma non crea il credito
richiamato nel motivo sulle spese della procedura esecutiva
fondamento del credito per le spese di esecuzione, che gravano sul debitore
richiamato implicitamente nel controllo di conformità alla giurisprudenza consolidata
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto non diviene opponibile alla massa dei creditori per il solo decorso del termine per l’opposizione: ai fini del giudicato formale e sostanziale è necessaria la declaratoria di esecutorietà del giudice ex art. 647 c.p.c., che verifica anche la regolarità della notificazione.
- Nel sistema concorsuale, se la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo interviene dopo l’apertura del fallimento, il credito non può essere fatto valere come titolo opponibile alla massa, dovendo essere accertato nel passivo secondo le regole del concorso.
- La domanda di ammissione di un credito in via privilegiata comprende, per implicito, la domanda di ammissione dello stesso credito in via chirografaria; se la parte propone espressamente una domanda subordinata di ammissione al chirografo, il giudice deve pronunciarsi su di essa.
- Le spese della procedura esecutiva sono un credito del procedente nei confronti del debitore e possono essere ammesse al passivo del fallimento anche quando il titolo esecutivo non sia opponibile alla massa; il privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. attribuisce la prelazione, non la nascita del credito.
- La verifica del passivo e l’opposizione allo stato passivo assicurano il contraddittorio e la tutela difensiva, rendendo non fondata la questione di costituzionalità basata sulla pretesa necessità di una mera attestazione di cancelleria in luogo del decreto giudiziale ex art. 647 c.p.c.
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