Cassazione Civile, Ordinanza n. 02267/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni tributarie notificato al contribuente e impugnato dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tardiva la notifica dell'atto rispetto al termine di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 20 della l. n. 289/2002 e dell'art. 8, comma 5, della medesima legge, sostenendo che all'atto di irrogazione delle sanzioni dovesse applicarsi la proroga biennale prevista dalla disciplina invocata. Nel corso del giudizio il contribuente è deceduto e sono intervenuti gli eredi, i quali hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto del decesso del contribuente, rilevando che la sanzione tributaria non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata per la non debenza delle sanzioni, in quanto il credito sanzionatorio si estingue con la morte del trasgressore, facendo venire meno l'interesse alla pretesa erariale. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione
richiamato dalla sentenza di merito come termine di notifica dell'atto sanzionatorio; la Corte di cassazione non decide su tale profilo perché ritiene assorbente il decesso del contribuente e l'intrasmissibilità della sanzione.
art. 10 l. 27 dicembre 2002 n. 289
invocato dall'Agenzia come fonte della proroga biennale applicabile all'atto di irrogazione delle sanzioni.
art. 8, comma 5, l. 27 dicembre 2002 n. 289
richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 10 e 20 della stessa legge per sostenere la proroga del termine.
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
stabilisce che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la Corte lo qualifica come corollario del carattere personale della responsabilità e principio generale di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato come norma che codifica il principio della responsabilità personale in materia di sanzioni amministrative tributarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato come fonte delle modifiche procedurali che disciplinano il rito camerale in cassazione.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie, quando riferite a persona fisica, non si trasmettono agli eredi: la morte del trasgressore estingue il credito sanzionatorio e fa venir meno l'interesse dell'amministrazione alla pretesa.
- Quando il giudizio riguarda esclusivamente una sanzione tributaria non trasmissibile, il decesso del destinatario dell'atto può comportare la cessazione della materia del contendere.
- Il principio di personalità della responsabilità in materia sanzionatoria tributaria impedisce che l'obbligazione per sanzioni gravi sugli eredi del soggetto autore della violazione.
- In presenza di sopravvenuta cessazione della materia del contendere dovuta a evento estintivo della pretesa sostanziale, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio e le spese possono essere compensate.
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