Cassazione Civile, Ordinanza n. 20690/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria adottato dall’agente della riscossione in relazione a presunte cartelle di pagamento sottostanti. Il giudice d’appello aveva accolto il gravame ritenendo assorbente l’inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, perché eseguita via PEC da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis. Sostiene che, per la notifica a mezzo PEC della cartella o degli atti della riscossione, la norma richiede solo che l’indirizzo del destinatario sia presente nell’INI-PEC o, per i soggetti che ne facciano richiesta, che sia quello dichiarato; aggiunge che, nel caso concreto, non vi erano dubbi sulla provenienza del messaggio, essendo il mittente riconducibile al dominio istituzionale dell’ente. La contribuente ha resistito con controricorso, ma quest’ultimo è stato ritenuto inammissibile perché depositato oltre il termine applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. In via preliminare ha escluso l’inammissibilità del ricorso per mancata sospensione feriale, qualificando la controversia come ricorso per cassazione relativo a una procedura alternativa all’esecuzione forzata, non come procedimento cautelare in senso proprio. Ha invece dichiarato inammissibile il controricorso della contribuente per tardivo deposito, applicando la disciplina processuale introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, osservando che, anche a voler ipotizzare un vizio della notifica PEC del preavviso, nella fattispecie la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo, non emergendo incertezza sulla provenienza dell’atto né un pregiudizio al diritto di difesa. Ha richiamato la giurisprudenza sulle notifiche telematiche e sul principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, nonché il principio per cui la notifica dell’atto impositivo è condizione di efficacia e non di esistenza dell’atto, con sanatoria ex art. 156 c.p.c. quando l’atto sia stato tempestivamente impugnato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
disciplina la notifica degli atti della riscossione; la Corte richiama il tema della notifica a mezzo PEC e degli indirizzi utilizzabili.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
è richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina della notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari e la sua non applicabilità alla fattispecie.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari indicati nell’art. 92 ord. giud.; la Corte esclude però che la controversia rientri in tale categoria.
art. 92 ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per distinguere i procedimenti cautelari in senso proprio dalle procedure alternative all’esecuzione forzata.
la nullità o irregolarità della notifica è sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare se il destinatario ha avuto piena conoscenza dell’atto e ha potuto difendersi.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 3, comma 27
la riforma ha inciso sull’art. 370 c.p.c., eliminando la notifica del controricorso e prevedendo il solo deposito entro quaranta giorni.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 5
le nuove disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023.
nel testo riformato rileva il solo deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; la Corte lo applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, comma 1-ter
è richiamato per identificare l’indirizzo PEC primario dell’amministrazione pubblica ai fini delle notifiche passive.
D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-ter
norma richiamata in relazione agli elenchi dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni tenuti da AGID.
Massime di principio
- Nel processo tributario e nelle controversie sugli atti della riscossione, la notifica telematica di un atto non è invalida per il solo fatto che l’indirizzo PEC del mittente non sia quello tipizzato dalla disciplina degli atti giudiziari, quando la provenienza dell’atto sia certa e il destinatario abbia comunque ricevuto piena conoscenza del contenuto.
- La notificazione degli atti impositivi e della riscossione è condizione di efficacia dell’atto, non requisito della sua esistenza: eventuali vizi della notifica sono sanati se il contribuente impugna tempestivamente l’atto, dimostrando il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- L’inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’attività notificatoria; se l’atto viene comunque consegnato o perviene al destinatario in modo riconoscibile, si è al più in presenza di nullità sanabile.
- Nelle notifiche via PEC, la maggiore rigidità del sistema opera soprattutto in relazione al destinatario, mentre quando il mittente utilizza un valido indirizzo PEC istituzionale non si pone, di regola, un problema di incertezza sulla provenienza dell’atto.
- Ai fini dell’applicazione della sospensione feriale, il ricorso per cassazione avverso atti della riscossione non va automaticamente qualificato come procedimento cautelare in senso proprio, ove si tratti di una procedura alternativa all’esecuzione forzata.
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