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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20690/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria adottato dall’agente della riscossione in relazione a presunte cartelle di pagamento sottostanti. Il giudice d’appello aveva accolto il gravame ritenendo assorbente l’inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, perché eseguita via PEC da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis. Sostiene che, per la notifica a mezzo PEC della cartella o degli atti della riscossione, la norma richiede solo che l’indirizzo del destinatario sia presente nell’INI-PEC o, per i soggetti che ne facciano richiesta, che sia quello dichiarato; aggiunge che, nel caso concreto, non vi erano dubbi sulla provenienza del messaggio, essendo il mittente riconducibile al dominio istituzionale dell’ente. La contribuente ha resistito con controricorso, ma quest’ultimo è stato ritenuto inammissibile perché depositato oltre il termine applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. In via preliminare ha escluso l’inammissibilità del ricorso per mancata sospensione feriale, qualificando la controversia come ricorso per cassazione relativo a una procedura alternativa all’esecuzione forzata, non come procedimento cautelare in senso proprio. Ha invece dichiarato inammissibile il controricorso della contribuente per tardivo deposito, applicando la disciplina processuale introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, osservando che, anche a voler ipotizzare un vizio della notifica PEC del preavviso, nella fattispecie la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo, non emergendo incertezza sulla provenienza dell’atto né un pregiudizio al diritto di difesa. Ha richiamato la giurisprudenza sulle notifiche telematiche e sul principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, nonché il principio per cui la notifica dell’atto impositivo è condizione di efficacia e non di esistenza dell’atto, con sanatoria ex art. 156 c.p.c. quando l’atto sia stato tempestivamente impugnato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario e nelle controversie sugli atti della riscossione, la notifica telematica di un atto non è invalida per il solo fatto che l’indirizzo PEC del mittente non sia quello tipizzato dalla disciplina degli atti giudiziari, quando la provenienza dell’atto sia certa e il destinatario abbia comunque ricevuto piena conoscenza del contenuto.
  • La notificazione degli atti impositivi e della riscossione è condizione di efficacia dell’atto, non requisito della sua esistenza: eventuali vizi della notifica sono sanati se il contribuente impugna tempestivamente l’atto, dimostrando il raggiungimento dello scopo della notificazione.
  • L’inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’attività notificatoria; se l’atto viene comunque consegnato o perviene al destinatario in modo riconoscibile, si è al più in presenza di nullità sanabile.
  • Nelle notifiche via PEC, la maggiore rigidità del sistema opera soprattutto in relazione al destinatario, mentre quando il mittente utilizza un valido indirizzo PEC istituzionale non si pone, di regola, un problema di incertezza sulla provenienza dell’atto.
  • Ai fini dell’applicazione della sospensione feriale, il ricorso per cassazione avverso atti della riscossione non va automaticamente qualificato come procedimento cautelare in senso proprio, ove si tratti di una procedura alternativa all’esecuzione forzata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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