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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14089/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agente della riscossione contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, in una controversia avente ad oggetto un'intimazione di pagamento per oltre 1,4 milioni di euro riferita a due cartelle esattoriali. In appello la CTR aveva ritenuto ammissibile la costituzione dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, aveva considerato ammissibile la produzione di nuovi documenti e aveva reputato valide le notifiche degli atti, anche sulla base di notifiche presso l'abitazione dell'amministratore unico. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sulla eccezione di nullità delle notifiche per mancata produzione delle raccomandate informative; motivazione apparente; violazione delle norme sulla notifica di atti tributari e del riparto dell'onere della prova, sostenendo che non fosse provata la regolare notifica né delle cartelle né delle successive intimazioni per difetto della raccomandata informativa; violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che fosse quinquennale e non decennale, almeno per sanzioni e interessi; e, infine, nullità della sentenza e del procedimento per asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di rappresentanza, essendo l'atto sottoscritto da difensore del libero foro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla questione della validità delle notifiche degli avvisi di intimazione; ha rigettato il quinto, il sesto e il settimo motivo, confermando la validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro; ha dichiarato assorbito il quarto motivo relativo alla prescrizione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi la prova dell'avvenuta notificazione dei due avvisi di intimazione di pagamento con specifico riguardo all'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di nullità della sentenza/procedimento e violazioni di legge come censure di legittimità, con trattamento unitario dei motivi connessi.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta omessa pronuncia su una specifica eccezione relativa alla nullità delle notifiche.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È stata invocata la necessità di motivazione della sentenza, censurata come apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati a sostegno della censura di motivazione apparente nel processo tributario.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    Richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • artt. 26 e 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati tra le norme sulla riscossione e notificazione delle cartelle/intimazioni.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ha affermato che, per gli atti impositivi notificati ex art. 60, la raccomandata informativa è adempimento essenziale quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario; ciò vale, in particolare, per le notifiche successive alla modifica del 2006.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina generale della notifica nella residenza/dimora/domicilio e per il rinvio operato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita presso la sede o, se indicato, alla persona fisica rappresentante secondo le regole degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; la notifica all'ente può essere ricevuta da persona addetta alla sede o alla casa del legale rappresentante secondo le forme previste.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda; la Corte ha evidenziato la presunzione di conoscenza e l'onere del destinatario di provare il contrario nei casi disciplinati dal codice di rito.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato come parte del sistema di notificazione applicabile alle persone giuridiche quando indicata la persona fisica rappresentante.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come modalità residuale se non sia possibile eseguire la notifica con le altre forme previste.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'ammissibilità della notifica all'amministratore tramite servizio postale, in assenza di espresso divieto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla produzione in appello di documenti nuovi utili a provare la regolare notifica degli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura di nullità per asserita errata valutazione della prova e del materiale processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella censura di nullità per asserita errata valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha valorizzato l'onere della prova in tema di regolarità delle notificazioni e di contestazione della ricevuta da parte del destinatario.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, deducendosi la prescrizione quinquennale anziché decennale.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione delle sanzioni tributarie.

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato nel motivo sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha distinto la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione dalla difesa tecnica, ritenendo legittima la costituzione tramite avvocato del libero foro.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la disciplina della difesa tecnica nel processo tributario, distinta dalla rappresentanza processuale.

  • art. 4 novies d.l. n. 34 del 2019

    Richiamato nel motivo sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato nel quadro della rappresentanza dell'Agenzia per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati in relazione al conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016

    Richiamato quale base degli atti generali che disciplinano il ricorso ad avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro è valida quando la scelta sia coerente con il quadro normativo e convenzionale applicabile; non occorre una specifica allegazione o prova del presupposto della scelta del difensore quando la legge ne consente l'utilizzo.
  • La notificazione di atti tributari, quando effettuata a soggetto diverso dal destinatario, richiede il rigoroso rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; in particolare, la raccomandata informativa è adempimento essenziale e la sua mancanza impedisce il perfezionamento della notifica.
  • Per le notifiche dirette a persone giuridiche, la disciplina dell'art. 145 c.p.c. opera con rinvio alle forme degli artt. 138, 139, 141 e, in caso di impossibilità, 140 c.p.c.; la validità della notifica va verificata in concreto in relazione alla modalità effettivamente utilizzata e alle risultanze documentali.
  • Quando la notifica sia eseguita presso l'abitazione del rappresentante legale e ricevuta da persona qualificatasi come addetta alla casa, la regolarità della notifica deve essere valutata alla luce delle norme applicabili al caso concreto; se la disciplina tributaria richiede la raccomandata informativa, la Corte deve verificare che essa risulti effettivamente inviata e ricevuta.
  • La contestazione della regolarità della notifica impone al destinatario di allegare specificamente il vizio dedotto, ma il giudice deve comunque accertare la sussistenza in atti degli adempimenti essenziali previsti dalla legge per il perfezionamento della notifica.
  • La questione della prescrizione resta assorbita quando l'accoglimento dei motivi sulla validità delle notifiche imponga la cassazione con rinvio per ulteriori accertamenti preliminari sulla formazione del titolo e sugli atti interruttivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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