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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e, conseguentemente, maggiori imposte IRES e IRAP, fondando l’accertamento sugli esiti delle distinte periodiche e sui dati analitici trasmessi dai concessionari in ordine alla ripartizione dei compensi tra gestore ed esercenti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie e del diritto di difesa, sostenendo che, una volta ravvisata la nullità della sentenza di primo grado per la trattazione senza pubblica udienza nonostante la tempestiva richiesta di parte, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice e non decidere nel merito; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, lamentando che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione per mancata allegazione o trasmissione della comunicazione dei concessionari; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo/presuntivo e sull’onere della prova, contestando che la CTR avesse ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi posti a base della ripresa fiscale e deducendo la contraddittorietà del criterio presuntivo e l’omessa considerazione delle prove contrarie offerte dal contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la rimessione al primo giudice ex art. 59 d.lgs. 546/1992 è prevista solo per ipotesi tassative ed eccezionali e non per vizi attinenti alle modalità di instaurazione del contraddittorio. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che non occorre allegare atti già conosciuti dal contribuente e che l’accertamento era fondato su distinte periodiche e dati analitici trasmessi dai concessionari, quindi su elementi noti alla società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e dell’accertamento fattuale compiuto dalla CTR, la quale aveva dato conto di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di definizione accelerata in conformità alla proposta, ha applicato anche le statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di somme ulteriori e di un importo in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992

    La rimessione al primo giudice è consentita solo in ipotesi tassative ed eccezionali; non opera per vizi concernenti le modalità di instaurazione del contraddittorio, ma per decisioni assunte fuori dal contraddittorio delle parti.

  • art. 27, commi 1 e 2, d.l. 137/2020

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • artt. 24, 111 e 117 Cost.

    Invocati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha escluso la violazione sulla base della disciplina sulla rimessione al primo giudice.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in collegamento con il principio del giusto processo, senza che la Corte ravvisasse una lesione nel caso concreto.

  • art. 7 L. 212/2000

    Norma sulla motivazione degli atti tributari: la Corte ha escluso il vizio motivazionale poiché l’atto si fondava su elementi già conosciuti dal contribuente.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo a dati analitici e distinti periodici noti al contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    Invocato in tema di obbligo di motivazione; la Corte ha reputato la motivazione dell’atto adeguata.

  • artt. 18, 23 e 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel motivo sulla motivazione dell’avviso e sul processo tributario, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Base normativa dell’accertamento fondato su elementi presuntivi/gravi indiziari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale base del recupero a tassazione del maggior reddito d’impresa.

  • art. 25 d.lgs. 446/1997

    Richiamato quale base del recupero IRAP del maggior valore della produzione netta.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni semplici; la Corte ha considerato inammissibile la censura che chiedeva una nuova valutazione del materiale indiziario.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sull’onere della prova; la Corte ha escluso che la censura introducesse un errore di diritto, rilevando invece una richiesta di revisione del giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge, ma senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul merito probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è intervenuta nel contesto della proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la disciplina come presupposto della definizione del giudizio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata in relazione alla definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per l’ulteriore condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rimessione della causa al primo giudice nel processo tributario è misura eccezionale e tassativa: non può essere disposta per qualunque vizio del contraddittorio, ma solo quando la decisione sia stata assunta fuori dal contraddittorio delle parti nei casi previsti dalla legge.
  • In materia di motivazione dell’avviso di accertamento, non sussiste difetto di motivazione quando l’atto richiama documenti o dati già conosciuti dal contribuente, senza necessità di una nuova allegazione materiale degli stessi.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario e del merito dell’accertamento sono inammissibili in cassazione.
  • L’accertamento fondato su presunzioni semplici è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti, e la censura del contribuente deve confrontarsi con tale valutazione senza limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione dell’onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, se la decisione impugnata ha già esplicitato gli elementi posti a base della ripresa fiscale.
  • Nel contesto della definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, la conferma della proposta può comportare l’applicazione delle conseguenze di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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