Cassazione Civile, Ordinanza n. 13889/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
A seguito di pignoramento immobiliare promosso da un istituto di credito per il recupero di due finanziamenti concessi a una società debitrice principale e garantiti da fideiussione personale, il garante ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., poi riassunta ex art. 616 c.p.c. Deduceva: la nullità del pignoramento e l’illegittimità dell’esecuzione; l’inidoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo nei suoi confronti, perché l’ammontare del credito non sarebbe stato determinabile dal titolo senza fonti esterne; per uno dei finanziamenti, la natura di mutuo condizionato non seguito da atti di quietanza in forma pubblica; per l’altro, l’inidoneità del titolo a valere verso il fideiussore; infine, la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, per la presenza di clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1953 c.c. Il giudice territoriale sollevava d’ufficio la questione di competenza: il Tribunale di Agrigento riteneva attratta la causa alla sezione imprese di Napoli per la domanda di nullità della fideiussione; il Tribunale di Napoli, invece, separava la domanda sulla fideiussione e chiedeva regolamento d’ufficio per le ulteriori domande, negando la connessione qualificata idonea a spostare la competenza.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d’ufficio solo in parte nel senso che ha distinto le domande: ha confermato la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, limitatamente alla domanda di accertamento con efficacia di giudicato della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; ha invece dichiarato la competenza del Tribunale di Agrigento per le sole domande di opposizione all’esecuzione e per le ulteriori questioni relative alla validità/idoneità dei titoli esecutivi e alla legittimità del pignoramento. Ha quindi ordinato la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Agrigento per tali domande, con separazione dei giudizi e rinvio anche per le spese della fase di regolamento.
Norme richiamate
art. 615, comma 2, c.p.c.
individua il mezzo di opposizione all’esecuzione proposto dal garante contro il pignoramento immobiliare.
art. 616 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio dopo il rigetto della sospensione.
art. 2911 c.c.
invocato dall’opponente per contestare l’illegittimità dell’esecuzione sui beni del fideiussore.
art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all’art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990.
art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
la competenza per connessione delle sezioni specializzate opera solo per connessioni qualificate, non per meri nessi occasionali.
art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287
le azioni di nullità e di risarcimento del danno per violazioni antitrust si propongono davanti al tribunale sede della sezione specializzata.
art. 4, comma 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
disciplina la competenza territoriale delle sezioni specializzate.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
individua la sezione specializzata di Napoli per diversi distretti, tra cui quelli rilevanti nel caso.
art. 2, comma 2, lettera a), l. 10 ottobre 1990, n. 287
norma antitrust richiamata per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI.
art. 2, comma 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato, in combinazione con l’art. 1419 c.c., quale base della nullità parziale delle fideiussioni a valle dell’intesa vietata.
art. 1419 c.c.
consente la nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
sono le ipotesi di connessione qualificata che possono fondare lo spostamento di competenza verso la sezione specializzata.
art. 34 c.p.c.
la questione di nullità può essere decisa con efficacia di giudicato solo se proposta come domanda; altrimenti resta incidentale.
art. 1953 c.c.
richiamato come termine cui il fideiussore avrebbe rinunciato mediante clausola contestata.
art. 101 TFUE
richiamato quale parametro europeo delle intese restrittive della concorrenza.
art. 134 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
menzionato per evidenziare che, quando vuole, il legislatore include espressamente anche la connessione impropria.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust riguarda le domande di nullità o risarcimento proposte in via di azione; se la questione è sollevata solo in via di eccezione, la cognizione resta incidentale e non si radica la competenza speciale.
- La nullità della fideiussione "a valle" di un’intesa anticoncorrenziale può essere dichiarata con efficacia di giudicato solo quando sia espressamente domandata; in difetto, il giudice ordinario può valutarla solo incidentalmente.
- La competenza per connessione delle sezioni specializzate opera soltanto in presenza di connessioni qualificate, riconducibili agli schemi tipici degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; non basta una mera interdipendenza occasionale tra domande.
- Quando una controversia cumula una domanda devoluta inderogabilmente alla sezione specializzata e altre domande rimesse alla competenza funzionale del giudice ordinario, è possibile la separazione dei giudizi, senza effetto attrattivo automatico sulle altre domande.
- L’opposizione all’esecuzione resta devoluta al giudice competente per l’esecuzione e non viene attratta dalla domanda di nullità della fideiussione, se tra le due non sussiste una connessione qualificata.
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