Cassazione Civile, Ordinanza n. 13884/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un arbitrato previsto dallo statuto di una società a responsabilità limitata, instaurato da alcuni coeredi di un socio deceduto contro altri soci per far accertare responsabilità nella gestione della società e ottenere il risarcimento dei danni. Il lodo arbitrale aveva accolto solo parzialmente le domande e condannato i convenuti. I soccombenti avevano proposto impugnazione dinanzi alla Corte d’appello, che però l’aveva dichiarata inammissibile ritenendo che la clausola compromissoria prevedesse un arbitrato irrituale, perché l’art. 28 dello statuto diceva che l’arbitro "procede in via irrituale" e "con dispensa da ogni formalità di procedura". I ricorrenti per cassazione hanno censurato tale qualificazione deducendo violazione degli artt. 1362 c.c. e 808-ter c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva valorizzato solo il dato letterale e non la comune intenzione delle parti né il comportamento successivo tenuto nel procedimento arbitrale. In particolare hanno richiamato la previsione statutaria secondo cui l’arbitro decide "secondo diritto", la pronuncia anche sulle spese dell’arbitrato e il fatto che nel procedimento erano state adottate regole e scansioni proprie del processo civile, compresa la sospensione feriale dei termini e il riferimento a memorie ex art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d’appello che aveva qualificato l’arbitrato come irrituale sulla base di espressioni generiche e senza considerare il complessivo contenuto della clausola compromissoria e il comportamento tenuto nel procedimento. La Suprema Corte ha affermato che, per stabilire se un arbitrato sia rituale o irrituale, occorre applicare i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., valorizzando il testo complessivo della clausola, la comune intenzione delle parti e il comportamento successivo, nonché la procedura concretamente seguita. Nel caso concreto, tali elementi deponevano per la natura rituale dell’arbitrato; di conseguenza, l’appello era ammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Norme richiamate
L'interpretazione della clausola compromissoria deve avvenire ricercando la comune intenzione delle parti e non fermandosi al solo senso letterale delle espressioni impiegate.
L'arbitrato irrituale richiede una espressa disposizione scritta e si distingue dall'arbitrato rituale per la funzione di definire la controversia con strumenti negoziali.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo dipende dalla qualificazione del lodo come irrituale; se il lodo è rituale l'impugnazione segue il regime degli artt. 827 e ss. c.p.c.
Costituiscono il regime di impugnazione del lodo rituale.
Richiamato per la nomina di un curatore speciale della società nel procedimento arbitrale.
Richiamato in relazione alla procura speciale con copia informatica autenticata mediante firma digitale.
art. 18, comma 5, D.M. 21/2/11 n. 44
Richiamato in tema di deposito telematico e autenticazione della procura.
Richiamato per la disciplina della procura e del deposito telematico.
art. 1 D.M. 3/4/13 n. 48
Richiamato per il regime della procura e del deposito telematico.
Massime di principio
- Per distinguere tra arbitrato rituale e irrituale non è sufficiente una clausola che usi formule generiche come "in via irrituale" o "senza formalità": occorre interpretare l'intera convenzione arbitrale secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c.
- Le espressioni della clausola che richiamano la decisione "secondo diritto", la pronuncia sulle spese e la funzione sostitutiva della sentenza sono indici coerenti con l'arbitrato rituale.
- In caso di dubbio interpretativo, la qualificazione dell'arbitrato deve propendere per la forma rituale, anche per le maggiori garanzie che essa offre in tema di efficacia del lodo e regime delle impugnazioni.
- Ai fini della qualificazione del lodo e del mezzo di impugnazione esperibile ha rilievo anche il comportamento successivo delle parti e la concreta procedura seguita dagli arbitri, specie quando le parti abbiano trattato il procedimento come un giudizio ordinario.
- Se dalla procedura concretamente seguita emerge chiaramente che il lodo è stato emesso in forma rituale o irrituale, tale dato può essere decisivo e prevale sull'astratta qualificazione ricavabile solo dalla clausola.
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