Cassazione Civile, Ordinanza n. 13888/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
Nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Udine una parte attrice aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa di atti di disposizione aventi ad oggetto soprattutto partecipazioni sociali, con conseguente riduzione per lesione della quota di legittima propria e della madre; in subordine aveva domandato la divisione del patrimonio ereditario con collazione; ulteriormente in subordine, la nullità per difetto di forma delle donazioni dissimulate. Il convenuto aveva eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario sostenendo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, sul presupposto che il tema decisivo fosse l'accertamento della validità/efficacia del trasferimento di quote sociali e dei connessi diritti societari, compreso il profilo della prelazione. Il Tribunale di Udine aveva rigettato l'eccezione con ordinanza e disposto la prosecuzione del giudizio, precisando che la valutazione avveniva quantomeno allo stato degli atti. Avverso tale ordinanza il convenuto aveva proposto regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 e sostenendo che la controversia fosse direttamente connessa ai rapporti societari e, quindi, devoluta alla sezione specializzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Udine non avesse natura di decisione affermativa definitiva sulla competenza, poiché era stata resa a scioglimento di riserva, senza previa rimessione della causa in decisione e senza invito a precisare le conclusioni, con espressioni che ne escludevano il carattere irrevocabile ('quantomeno allo stato'). Di conseguenza il rimedio del regolamento di competenza non era esperibile contro quel provvedimento. La Corte ha quindi rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Udine, demandando a quest'ultimo anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003
violazione dell'art. 3, comma 2, lettera b)
richiamato dal ricorrente come base della competenza della sezione specializzata in materia di impresa per controversie relative a rapporti societari e trasferimento di partecipazioni sociali.
regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile
il regolamento di competenza è esperibile solo contro una vera decisione sulla competenza, non contro un'ordinanza non decisoria che disponga la prosecuzione del giudizio.
la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa
la pronuncia sulla competenza è decisoria solo se preceduta dalla rimessione della causa in decisione e dall'invito a precisare le conclusioni.
in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ.
anche nel rito monocratico la decisione sulla competenza richiede l'invito a precisare le conclusioni e la rimessione in decisione.
in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità
l'ordinanza è impugnabile solo se il giudice manifesti in modo inequivoco la volontà di definire definitivamente la questione di competenza.
in relazione agli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.
la decisione sulla competenza diviene definitiva solo se il giudice intenda sottrarre stabilmente la questione alla propria ulteriore valutazione.
concessione dei termini ex art 183 c.p.c.
la concessione dei termini e la prosecuzione del giudizio sono indici della non definitività della pronuncia sulla competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è proponibile solo contro un provvedimento che abbia natura decisoria e definitiva sulla competenza; se il giudice si limita a rigettare l'eccezione e a disporre la prosecuzione del processo, il rimedio è inammissibile.
- Dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza, la pronuncia affermativa richiede comunque la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni; in mancanza, l'ordinanza non è normalmente impugnabile con regolamento di competenza.
- La definitività della statuizione sulla competenza ricorre solo quando il giudice manifesti in modo assolutamente inequivoco la volontà di risolvere definitivamente la questione, sottraendola a ulteriore esame nel processo.
- Espressioni del tipo 'allo stato' o la concessione di termini per ulteriori difese sono indici della non definitività del provvedimento sulla competenza e impediscono l'accesso al regolamento di competenza.
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