Cassazione Civile, Ordinanza n. 13885/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
Un fideiussore aveva citato in giudizio una banca chiedendo, da un lato, la declaratoria di nullità di una fideiussione omnibus prestata a garanzia di un rapporto di conto corrente e, dall'altro, l'accertamento che, per effetto di tale nullità, egli non fosse tenuto a garantire i debiti del debitore principale. Le ragioni invocate erano due: la prima riguardava l'asserita nullità della fideiussione per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, in particolare per l'eccessiva misura del massimale garantito; la seconda riguardava la nullità delle clausole dello schema fideiussorio conformi al modello ABI, ritenute contrastanti con la disciplina antitrust. Il tribunale originariamente adito aveva rimesso la causa alla sezione specializzata in materia di impresa ritenendo che la domanda antitrust attrasse anche quella sull'indeterminatezza dell'oggetto; la sezione specializzata, invece, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che solo la domanda antitrust era devoluta alla propria competenza, mentre quella sulla indeterminatezza del limite massimo di garanzia restava al giudice ordinario, non sussistendo una connessione qualificata idonea a spostare la competenza.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio del Tribunale di Napoli. Ha affermato che la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, mentre la distinta domanda di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto non presenta una connessione qualificata con la prima e resta di competenza del Tribunale di Catanzaro, giudice territorialmente competente sulla domanda separata. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Catanzaro per la sola domanda sull'indeterminatezza dell'oggetto, disponendo la rimessione delle parti davanti a quel giudice anche per le spese della fase di competenza.
Norme richiamate
art. 1938 c.c.
richiamato come norma che impone la determinazione del limite massimo della garanzia nelle fideiussioni omnibus; la questione dell'eventuale indeterminatezza del massimale è stata però trattata come distinta dalla questione antitrust ai fini della competenza
art. 2 L. 287/1990
norma antitrust invocata per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI perché restrittive della concorrenza
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33, comma 2, L. 287/1990
art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003
la connessione idonea a radicare la competenza della sezione specializzata riguarda solo ipotesi qualificate di connessione, non ogni relazione di mera interdipendenza
art. 33, comma 2, L. 287/1990
le azioni di nullità e di risarcimento del danno per violazione antitrust vanno proposte davanti al tribunale sede della sezione specializzata
art. 4, comma 1, d.lgs. 168/2003
disciplina la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003
individua in via inderogabile la sezione specializzata competente per determinati distretti, tra cui Napoli e Catanzaro
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
le connessioni rilevanti per l'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 sono solo quelle tipizzate dal codice di procedura civile
art. 1419 c.c.
richiamato in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali, limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato
art. 380-ter c.p.c.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 134 d.lgs. 30/2005
citato in comparazione per mostrare che, quando il legislatore intende attrarre anche la connessione impropria, lo dice espressamente
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust si estende alle domande di nullità del contratto a valle solo quando tali domande sono proposte in via di azione e non quando la questione è sollevata soltanto in via di eccezione.
- La connessione idonea a spostare la competenza verso la sezione specializzata in materia di impresa non coincide con qualsiasi relazione di fatto tra domande diverse, ma richiede una connessione qualificata riconducibile alle ipotesi tipiche previste dagli artt. 31 ss. c.p.c.
- Tra una domanda di nullità di una fideiussione per profili antitrust e una distinta domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto non sussiste, di regola, connessione qualificata se le due censure hanno titolo, petitum e destinatari della decisione autonomi.
- Quando il giudice rileva la competenza della sezione specializzata solo per una delle domande proposte, può disporre la separazione delle cause e mantenere ferma la competenza del giudice ordinario per la domanda non attratta.
- Nelle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali la nullità, ove accertata, opera in modo parziale e si circoscrive alle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti provata.
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